Pubblicazioni di matrimonio

Servizio attivo

Procedimento di pubblicazione di matrimonio.

Accedi al servizio online

A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Il servizio è rivolto ai nubendi (futuri coniugi) che intendono avviare il procedimento per la pubblicazione di matrimonio.

Per richiedere la pubblicazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • almeno uno dei due nubendi deve essere residente nel Comune
  • entrambi i nubendi devono aver compiuto 18 anni (oppure 16 anni, previa autorizzazione del Tribunale dei minori)
  • entrambi i nubendi devono essere di stato libero (celibe/nubile, divorziato/a o vedovo/a).

Descrizione

Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti (c.d. “nubendi”) siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l’intenzione delle due persone di sposarsi affinché chiunque sia a conoscenza della presenza d’impedimenti al matrimonio possa fare le previste opposizioni.

Le condizioni necessarie per poter contrarre matrimonio sono previste dettagliatamente nel Codice Civile (artt. 84 – 89): l’età, l’assenza di interdizione per infermità di mente, la libertà di stato, la mancanza di rapporti di parentela/affinità tra i nubendi, il delitto di omicidio (anche solo tentato) verso il coniuge dell’altra persona e il c.d. “divieto temporaneo di nuove nozze”.

Il cittadino straniero deve altresì produrre, ai sensi dell’art. 116 del codice civile, il c.d. “nulla osta al matrimonio”, secondo la legge dello Stato di appartenenza, oppure il certificato di capacità matrimoniale se il suo Paese ha aderito alla Convenzione di Monaco del 1980.

In caso di minore che ha compiuto 16 anni autorizzato al matrimonio dal Tribunale dei Minorenni, è necessario produrre copia del relativo decreto di autorizzazione.

Per poter contrarre matrimonio con rito concordatario (cattolico) gli interessati devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza consegnando idonea richiesta formata dal parroco competente alla celebrazione.

Coloro che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti acattolici riconosciuti dallo Stato (c.d. “culti ammessi”) devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza che verifica, di volta in volta, il decreto ministeriale di nomina del ministro del culto celebrante.

Gli sposi che intendono contrarre matrimonio con il rito di uno dei culti con cui lo Stato ha stipulato con legge apposite intese (Tavola Valdese, Unione delle Chiese Avventiste del 7° Giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, Chiesa Evangelica Luterana, Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, Chiesa Apostolica in Italia, Unione Induista Italiana, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e Unione Buddhista Italiana) devono compiere la pubblicazione presso l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza secondo le modalità previste dalle diverse intese, con riferimento alla disciplina prevista per quanto concerne il momento della lettura degli artt. 143, 144 e 147 c.c. e la verifica del provvedimento ministeriale di nomina del ministro di culto celebrante.

La pubblicazione di matrimonio consiste in un avviso da affiggere on line sul sito internet istituzionale del Comune, in una apposita sezione e contiene i dati dei nubendi ed il luogo di celebrazione. Ha una durata pari ad almeno 8 giorni interi e consecutivi, sulla base di quanto stabilito dall’art. 155 del Codice Civile. Nel computo dei termini si esclude in giorno iniziale, che viene però riportato nel certificato di avvenuta pubblicazione (dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur). Trascorsi i 3 giorni successivi alla pubblicazione, senza che sia stata fatta opposizione al matrimonio, l’Ufficiale di Stato Civile richiesto può procedere alla celebrazione del matrimonio che deve essere celebrato nei 180 giorni successivi alla compiuta pubblicazione.

Oltre tale termine, infatti, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Si ricorda che il Tribunale, su istanza degli interessati, con proprio decreto non impugnabile emesso in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero, può ridurre il termine delle pubblicazioni per gravi motivi ovvero autorizzarne l’omissione per cause gravissime (art. 100 del Codice Civile).

Normativa di riferimento

  • Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396: Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15 maggio 1997 n. 127
  • Codice Civile artt. 84 e seguenti

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Per le pubblicazioni i futuri sposi si presenteranno all’ufficio Stato Civile, secondo la tipologia di rito, con i seguenti documenti:

  • rito civile di futuri sposi entrambi cittadini italiani: documento di riconoscimento e codice fiscale
  • rito civile con uno o entrambi cittadini stranieri: documento di riconoscimento, codice fiscale e nulla osta del consolato debitamente legalizzato se non esente
  • rito religioso: documento di riconoscimento, codice fiscale e richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco.

Tutta la restante documentazione sarà acquisita d’ufficio perché già in possesso della Pubblica Amministrazione.

Il verbale di pubblicazione sarà redatto dopo aver esaminato la documentazione e verificato i requisiti previsti dalla legge.

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Carta di identità o passaporto in corso di validità.

Inoltre:

  • Nel caso di matrimonio civile: richiesta di pubblicazione da parte dei due futuri sposi;
  • nel caso di matrimonio religioso: richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto;
  • nel caso di straniero che vuole sposarsi in Italia: nulla osta al matrimonio previsto dall'art. 116 del Codice Civile, rilasciato dall'autorità diplomatico-consolare straniera in Italia ovvero dal competente ufficio individuato ai sensi della legge del paese di provenienza. Se ambedue gli sposi sono stranieri e non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da interprete all’atto della richiesta di pubblicazione e per la celebrazione del matrimonio.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Il certificato di eseguite pubblicazioni o il nulla osta al matrimonio religioso.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Il certificato di eseguite pubblicazioni/nulla osta al matrimonio religioso può essere rilasciato a partire dal quarto giorno successivo al compiuto termine di otto giorni della pubblicazione. Il matrimonio deve essere celebrato entro i sei mesi (180 giorni) successivi alla pubblicazione in qualsiasi Comune italiano.

Quanto costa

Se entrambi i coniugi sono residenti nel Comune presso il quale si sta facendo domanda occorre acquistare una marca da bollo da 16,00 €. Se invece uno dei due coniugi è residente in un Comune diverso è necessario acquistare due marche da bollo da 16,00 €.

Accedi al servizio

Puoi richiedere il servizio direttamente online tramite identità digitale.

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

I futuri sposi stranieri devono presentare il nulla osta a contrarre matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese come previsto dal Codice civile.

Per i futuri sposi stranieri che non conoscono la lingua italiana, sarà necessario, a loro cura, procurarsi un interprete che alla data fissata per le pubblicazioni si presenterà insieme agli interessati per tradurre, sotto giuramento, quanto sarà detto. Le generalità dell’interprete dovranno essere fornite attraverso l’invio o la presentazione di un suo documento di riconoscimento prima della data fissata per le pubblicazioni, in modo che l’ufficio competente possa preparare il modello di giuramento.

Copertura geografica

Comune di Nuvolera

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il mar 28 apr, 2026 2:41 pm

Esplora Servizi

Sportello servizi online

Accedi ai servizi online ed invia le tue pratiche direttamente dal tuo dispositivo