Residenza: iscrizione anagrafica

Servizio attivo

Cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari che hanno trasferito la dimora abituale a Nuvolera ed abitano effettivamente all'indirizzo dichiarato.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

A tutte le persone che hanno cambiato la loro residenza.

Chi può presentare

I diretti interessati

Descrizione

Cos'è la residenza anagrafica? La residenza anagrafica è definita dall’art.43 del c.c.: “Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”; pertanto ai sensi del Codice civile la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo ove abitualmente si esplica la vita familiare e sociale (circ. Ministero dell’Interno n.21/2001). Il Regolamento UE 763/2008 all'art.2, lett.d), fornisce una definizione precisa della residenza/dimora abituale: il luogo in cui una persona trascorre normalmente il periodo di riposo giornaliero, indipendentemente da assenze temporanee per attività ricreative, vacanze, visite ad amici e parenti, affari, trattamenti sanitari o pellegrinaggi religiosi. Una precisa e attuale definizione della residenza anagrafica la si trova in una sentenza della Cassazione civile, Sezione II, del 14 marzo 1986, n. 1738: "La residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; questa stabile permanenza sussiste anche quando la persona si rechi a lavorare o a svolgere altra attività fuori del comune di residenza, sempre che conservi in esso l’abitazione, vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali." La giurisprudenza ha distinto nell'ambito del concetto di residenza/dimora abituale un elemento oggettivo,

costituito dalla stabile permanenza in un luogo, ed un elemento soggettivo, costituito dalla volontà di rimanervi. Tuttavia, l'elemento soggettivo non può essere una mera intenzione, bensì deve essere rivelato dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali; ne deriva che la residenza è comunque una situazione di fatto, alla quale deve tendenzialmente corrispondere una situazione reale e di diritto contenuta nelle risultanze anagrafiche. Pertanto, la sola dichiarazione resa da un soggetto all'ufficiale dell'anagrafe di non voler risultare residente in un certo comune o, viceversa, di voler risultare residente, non è di per sé sufficiente a determinare la cancellazione o l'iscrizione nell'anagrafe, occorrendo che il soggetto interessato provveda ad instaurare una situazione di fatto conforme a tale dichiarazione. Ne consegue che: 1. le persone hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza/dimora abituale (art.2 L. n.1228/1954); 2. l’ufficiale di anagrafe ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni di legge in materia anagrafica (art.4, L. n.1228/1954). La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.

Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica. Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza. Semplificazione delle procedure di variazione anagrafica Il decreto sulle semplificazioni consente dallo scorso 9 maggio 2012 l’effettuazione di cambi di residenza in tempo reale. Quali sono le variazioni anagrafiche che si possono fare in tempo reale ? · il trasferimento di residenza da altro comune, dall'estero o verso l’estero; · la costituzione di nuova famiglia o mutamenti nella composizione della famiglia; · il cambio di abitazione all’interno dello stesso Comune. Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa? Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativa, con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione. Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste? L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza

o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente. Quali controlli vengono fatti? Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se la dimora abituale dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di accertamenti negativi o di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà sospendere i termini del procedimento e comunicare agli interessati l’esito dei controlli e la possibilità che la richiesta possa avere un esito negativo (art. 10 bis della L. n.241/1990). Gli interessati, dal ricevimento della comunicazione, avranno 10 giorni di tempo per comunicare al comune osservazioni o integrazioni all'istanza. · Qualora il Comune ricevesse nei termini previsti comunicazioni, osservazioni o documentazioni dagli interessati, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere trascorsi 10 giorni dal ricevimento. · Qualora entro 10 giorni dall'avvenuta ricezione da parte degli interessati, non fosse pervenuta al Comune alcuna comunicazione, osservazione o documentazione, i termini del procedimento riprenderanno a decorrere da tale data. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.

Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta? Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute. Stati di famiglia separati In una stessa abitazione le persone che vi abitano possono avere stati di famiglia separati esclusivamente nel caso in cui tra di loro non sussistano legami di parentela fino al 6° grado (sia diretto, collaterale che affine), adozione, tutela o da vincoli affettivi (art.4 d.P.R. n.223/1989). Le badanti, o tutti coloro che siano legati da un rapporto di lavoro con la persona residente nell'abitazione (domestici, autisti, giardinieri), possono richiedere stati di famiglia separati nei confronti dei loro assistiti. Aggiornamento del libretto di circolazione a seguito del cambio di residenza La legge n. 120/2020, conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto alcune importanti modifiche al codice della strada, tra cui anche la modifica dell’aggiornamento dei dati relativi all’indirizzo di residenza di un proprietario di veicoli. In particolare, l’art. 49 abolisce il rilascio di un tagliando adesivo che il cittadino aveva l’obbligo di applicare sul documento di circolazione ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione – oggi “Documento Unico”. Dispone invece l’obbligo di richiedere unicamente l’aggiornamento dei dati contenuti nell’Archivio Nazionale Veicoli (ANV). Pertanto – precisa la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 09/10/2020 – la variazione di residenza viene ora registrata

esclusivamente nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) senza rilascio al cittadino di qualsivoglia attestazione. La suddetta circolare precisa inoltre che, tramite le apposite funzioni rese disponibili sul Portale dell’Automobilista, il cittadino può scaricare un’attestazione, in formato pdf, contenente i dati di residenza, così come registrati nell’ANV, da esibire in caso di necessità. Per maggiori informazioni consultare il Portale dell'Automobilista.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

È possibile effettuare la dichiarazione di residenza: · Online, sul portale ANPR; · Allo sportello; · Compilando la modulistica e consegnandola a mano allo sportello, tramite pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it, tramite mail con allegata scansione della propria CIE a anagrafe@comune.nuvolera.bs.it, tramite raccomandata allegando una fotocopia della propria CIE a Piazza Generale Soldo 1, 25080, Nuvolera BS

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Ogni cittadino maggiorenne deve effettuare la propria dichiarazione. 1. Documento di identità valido 2. Codice fiscale. 3. Indirizzo dell'alloggio presso il quale si richiede la residenza (numero civico, piano, scala, interno). In assenza del numero civico non sarà possibile ricevere la pratica di residenza. Per i cittadini stranieri, eventuale idonea documentazione rilasciata dalle autorità straniere all'estero o dalle autorità consolari straniere in Italia, che attesti i rapporti di parentela tra i componenti la famiglia (nel caso non fosse presentata viene comunque ricevuta la dichiarazione di residenza ma non vengono indicati i rapporti di parentela). Per gli stranieri, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo: · del possesso del permesso di soggiorno per i cittadini stranieri non comunitari, che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione. Verificare allegato A; · del possesso dei requisiti di soggiorno per i cittadini dell'Unione Europea. Verificare allegato B.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Cambio di residenza e l'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Il cambio di residenza deve essere richiesto entro 20 giorni dal trasferimento della propria dimora abituale. La procedura del cambio di residenza si conclude in due giorni lavorativi. Entro i 45 giorni successivi il Comune verifica il requisito dell'effettiva dimora abituale presso l'abitazione indicata attraverso accertamenti svolti da personale incaricato. Nel caso in cui la verifica sia positiva il Comune non trasmetterà alcuna comunicazione al richiedente. In caso di accertamento negativo l'ufficio Anagrafe provvederà a comunicare un "preavviso di rigetto" dell'istanza. L'interessato avrà 10 giorni di tempo per presentare memorie o osservazioni. In caso di valutazione negativa, e quindi di mancato accoglimento della richiesta di residenza, il Comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente annullando l'iscrizione e a denunciare il dichiarante all'autorità di Pubblica sicurezza. NOTA BENE: Il dichiarante decadrà dai benefici nel contempo conseguiti e dovrà rispondere penalmente di false dichiarazioni. Nel caso in cui si accerti, anche oltre il termine dei 45 giorni dalla dichiarazione, che l'occupazione dell'abitazione non sia legittima la residenza è NULLA ad ogni effetto di legge.

Quanto costa

Il servizio è gratuito

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

La residenza del minore in Anagrafe Il principale assunto fondamentale di cui è necessario tener conto è che la residenza anagrafica del minore non è una scelta discrezionale di chi esercita la responsabilità o la tutela, neppure dei servizi sociali. Il compito dell’ufficiale d’anagrafe, chiaramente indicato all’art. 4 della Legge 1228/1954, è la regolare tenuta dell’anagrafe, e ciò vale per tutti i cittadini, minori inclusi. Ecco perché, a maggior ragione relativamente ai minori, al fine di registrare in modo corretto la residenza nel luogo di dimora abituale – anche quando è particolarmente complicato individuarlo –, i titolari della

responsabilità genitoriale hanno, prima di tutto, il dovere di rendere le dichiarazioni anagrafiche dei minori. Le quali, per la loro stessa natura, non sono mere istanze di “volontà” (concetto che si presta, inevitabilmente, alla lotta tra due volontà contrapposte), ma sono appunto dichiarazioni di verità fattuale, la cui mancata corrispondenza alla realtà fa scattare le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000. Come stabilito dall'ISTAT (che ricordiamo ha compiti di indirizzo e vigilanza nei confronti degli uffici anagrafe) nella circolare Metodi e Norme serie B n. 29/1992, in commento al Regolamento anagrafico, la disposizione per cui "ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche" (art. 6 del d.P.R. n.223/0198)” deve essere interpretata nel senso che tale obbligo grava normalmente su chi la esercita. Cioè ogni persona titolare della responsabilità genitoriale può e anzi deve esercitarla quando il minore ha trasferito la propria dimora abituale. A rimarcare come la dichiarazione anagrafica sia una dichiarazione di uno stato di fatto che può anche prescindere dall'intervento nel procedimento dei genitori del minore, prosegue ISTAT: “al riguardo giova, comunque, far presente che il contenuto dell’art. 2 della legge deve essere interpretato alla stregua del principio al quale è informato il nostro sistema anagrafico che impone appunto l’iscrizione delle persone nell’anagrafe del Comune ove esse effettivamente sono residenti: pertanto, qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica dovrà essere fatta da un componente della famiglia presso la quale il minore va a convivere e l’iscrizione del minore può essere eseguita anche senza il consenso di colui che esercita la potestà o la tutela". Questo è il punto di partenza fondamentale: la finalità dell’anagrafe è soltanto quella di registrare correttamente la residenza del minore, pertanto la dichiarazione può tranquillamente essere resa da uno solo dei genitori o,

arriva a stabilire ISTAT, anche da terzi presso cui il minore sia affidato a qualsiasi titolo, essendo tale dichiarazione finalizzata alla regolarizzazione della posizione anagrafica del minore. Chiaramente, nel caso di intervento dei servizi sociali e minori oggetto di percorsi di protezione o di affidamento, molto spesso il procedimento sarà avviato d'ufficio, sulla base dei riscontri forniti dagli uffici. Iscrizione di un minore nato e residente all'estero e con uno solo dei genitori italiano Con l'entrata in vigore delle nuove norme sulla cittadinanza italiana (L. n.74/2025), chi nasce all’estero e solo uno dei genitori è cittadino italiano ed è in possesso di altra cittadinanza, e per il quale viene richiesta per la prima volta l’iscrizione in anagrafe, non è più riconosciuta automaticamente la cittadinanza italiana. Il riconoscimento del possesso della cittadinanza presuppone la valutazione circa la presenza delle condizioni di cui alle lettere c) e d) dell’art.3-bis della L. n.91/1992, e pertanto occorre l’apertura di un procedimento amministrativo che valuti la sussistenza o meno della cittadinanza italiana; tale valutazione deve essere fatta dal Comune di residenza in Italia, di conseguenza l’iscrizione anagrafica del minore deve sempre precedere qualsiasi procedimento di riconoscimento della cittadinanza. Nel caso di richiesta di iscrizione anagrafica di un minore nato all’estero da un genitore italiano e in possesso di un’altra cittadinanza - e la cui cittadinanza italiana non sia già stata riconosciuta da un consolato italiano e, di conseguenza, fosse iscritto all’AIRE – il minore non potrà essere iscritto nel Comune quale cittadino italiano, ma se titolare di una cittadinanza di un paese extra UE dovrà essere comprovata la regolarità del soggiorno, se titolare di una cittadinanza dell’UE, dovrà dimostrare di possedere il diritto di soggiorno.

Solo una volta avvenuta l’iscrizione anagrafica, il Comune potrà procedere con gli accertamenti necessari in relazione al possesso o meno della cittadinanza italiana. Iscrizione di un minore non accompagnato dai genitori o accompagnato da un solo genitore Nel caso in cui venga richiesto il trasferimento di residenza di un minore, e che la residenza sia richiesta in una famiglia dove si trovi un solo genitore o non vi sia alcun genitore o tutore, è comunque consigliabile presentare una dichiarazione del genitore/tutore o dei genitori non presenti nella residenza, che autorizzano alla nuova residenza del minore. Come visto in precedenza, l'assenza di tale autorizzazione comunque non implica che l'ufficiale di anagrafe non possa autorizzare a che il minore abbia la residenza nella nuova abitazione. L'ufficiale di anagrafe è comunque obbligato a comunicare al genitore o ai genitori che non risiedono con il minore, l'avvio del procedimento di cui all'art.7 della L. n.241/1990. Variazione anagrafica di un minore affidato e adottato A seguito dell'entrata a regime di ANPR, il Ministero dell'Interno alla pagina https://www.anagrafenazionale.interno.it/area-tecnica/documentazione-tecnica/ del sito di ANPR, ha pubblicato le istruzioni operative per la registrazione in ANPR dei minori adottati o affidati. Tali istruzioni hanno lo scopo principale di evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l'adozione quelle modificate a seguito della sentenza di adozione. Il Ministero ha ritenuto necessario indicare opportune modalità operative specificamente “per evitare la possibilità di ricondurre le generalità precedenti l’adozione a quelle modificate a seguito di sentenza di adozione”, differenziandole tra affidamento preadottivo e adozione.

Per quanto attiene all’affidamento, durante il quale il minore conserva le generalità attribuitegli alla nascita, ha ritenuto di proporre due possibili alternative: · la prima di esse tende a lasciare inalterata la posizione residenziale e familiare originaria del minore fino alla pronuncia dell’adozione legittimante da parte dell’autorità giudiziaria; · la seconda prevede il trasferimento di residenza (mutazione anagrafica) del minore, sempre con le medesime generalità, nel Comune di residenza degli affidatari nella «via convenzionale», deliberata dal Comune per i senza fissa dimora. Si ritiene che l’adozione di tali situazioni debba essere valutata in collaborazione con la famiglia di affidamento, in quanto l’indirizzo di iscrizione del minore può avere, come noto, dirette conseguenze su altri procedimenti amministrativi, quali il calcolo dell’ISEE. Preso atto che la prima soluzione, ovvero quella di lasciare inalterata la posizione anagrafica del minore non comporta problema alcuno per l’Ufficio Anagrafe in assenza di una segnalazione che indichi una diversa dimora abituale, è opportuno che si proceda alla variazione di residenza del minore principalmente su richiesta di parte, principalmente della famiglia affidataria, che potrà richiedere l’iscrizione: 1. nel proprio stato di famiglia - in tale caso, come indicato dalle istruzioni ministeriali, non potranno essere rilasciati a terzi certificati anagrafici di residenza e stato di famiglia, se non su espressa richiesta della famiglia affidataria; 2. all’indirizzo convenzionale. Nel caso in cui sia stato emanato il decreto di adozione, il minore acquista lo stato di figlio degli adottanti dei quali assume il cognome, e dalle conseguenti variazioni anagrafiche non si dovranno ricavare le motivazioni della

variazione e i dati anagrafici del minore prima dell’adozione. Effettuata l’iscrizione, potrà essere richiesta l’emissione del nuovo codice fiscale, qualora non sia stato ancora assegnato. Richiedenti protezione internazionale L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto, coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe. Erano pertanto da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti, mentre sono pienamente ricevibili e vanno certamente operate le mutazioni di residenza, cioè i semplici trasferimenti da un luogo di dimora abituale all’altro, anche in diversi Comuni. La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2000 ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo. Pertanto, i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente iscritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente. Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione azione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato. A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuove diciture “casi speciali” e “protezione

speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al DPR n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato chiarissimamente dal Ministero dell’Interno.

Copertura geografica

Comune di Nuvolera.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il mar 03 nov, 2026 12:32 pm

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