A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
Alle persone che abbiano già ottenuto la separazione formale
Chi può presentare
I diretti interessati
Descrizione
La tutela, la difesa e la salvaguardia del vincolo matrimoniale emergono come obiettivi primari del nostro ordinamento, anche nel momento in cui la coppia affronta un periodo
di crisi. Il bene e l'interesse della formazione familiare matrimoniale è tale da richiedere ogni sforzo e da richiamare i coniugi ad una attenta ponderazione prima di procedere con l'interruzione del vincolo del matrimonio. La riconciliazione è la procedura che ha la conseguenza di provocare la cessazione degli effetti della separazione, ripristinando nella sua pienezza il vincolo matrimoniale, ed è disciplinata dall'art.157 del codice civile, che la qualifica come attività extragiudiziaria, che non prevede l'intervento del giudice e che può avvenire con una espressa dichiarazione ma anche per fatti concludenti, in presenza di un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. Perché possa essere attivata la procedura di riconciliazione è necessario che sia stata dichiarata formalmente la separazione e non si sia arrivati al divorzio. Una volta che si è arrivati al divorzio, la riconciliazione non è più possibile, il divorzio è definitivo tale scelta è irrevocabile, e si può solo procedere ad un nuovo matrimonio, con tutti i passi che comporta. Se il provvedimento di separazione non è definitivo (c’è l’istanza in Tribunale, ma è stata ritirata, oppure se c’è il primo atto in Comune, ma non è stata data la conferma col secondo atto), il matrimonio resta valido e attivo e non c’è bisogno di riconciliarsi. Che l’atto di separazione consista in un dispositivo giudiziale, in una negoziazione assistita o nei due atti presso l’Ufficiale dello Stato Civile è indifferente, l’importante è che la separazione esista e che sia correttamente registrata sull’atto di matrimonio. La riconciliazione avviene davanti all’Ufficiale
dello Stato Civile del Comune di celebrazione del matrimonio, oppure del Comune dove l’atto è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione. Il Comune di attuale residenza, se non rientra nei casi precedenti, non è competente a ricevere la dichiarazione, (circolare del Ministero dell’Interno n. 2 del 16/03/2001 e secondo quanto riportato nel Massimario di Stato Civile del 2012, Cap X), o presso il notaio nell’ambito di una convenzione patrimoniale, o presso l’autorità consolare, indipendentemente dal fatto che la separazione sia stata giudiziale o amministrativa, in accordo con il disposto dell’art. 157 del codice civile: "I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l'intervento del giudice, con una espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione" (art.157 codice civile). La presenza degli sposi L’art. 157 del codice civile riporta che gli sposi possono, di comune accordo, dichiarare la propria volontà di riconciliarsi, e non è previsto in modo esplicito che detta dichiarazione debba avvenire verbalmente in presenza, pertanto il presentarsi di persona davanti all’Ufficiale costituisce una facoltà e non un obbligo, e sono valide le altre modalità previste dalla normativa, in particolare il d.P.R. 445/2000, che prevede la posta, classica o elettronica, accompagnando la dichiarazione con la copia di un documento di identità.
L'indicazione della data della riconciliazione La data di ricorrenza della riconciliazione sarà stabilita direttamente dagli sposi, e nessun potere di indagine o di sindacato spetta all'ufficiale di stato civile, cui compete solo la registrazione di quanto dichiarato. L'atto di riconciliazione non ha natura costitutiva, ma più semplicemente dichiarativa di una condizione che si è già avverata e il solo scopo è, tramite la registrazione dell'atto, di poter rendere la circostanza opponibile a terzi. La data di decorrenza della riconciliazione non dovrà necessariamente essere quella dell’atto medesimo.
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
È necessario rivolgersi all'ufficio di stato civile dove è stato registrato l'atto di matrimonio o al Comune di trascrizione del medesimo atto
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
È necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
L'annullamento della separazione
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
Non sono previsti termini né minimi né massimi per procedere alla riconciliazione. Anche per ciò che riguarda la data di riconciliazione, da registrare nell’atto, a meno che non ci siano evidenze di falsa dichiarazione da segnalare alla Procura, è quella indicata dai coniugi stessi.
Quanto costa
Nessun costo
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Casi Particolari
La riconciliazione può anche avvenire, di fatto, con un “comportamento non equivoco”: se i coniugi assumono un comportamento tale per cui sia evidente il superamento della crisi, la coppia si intende riconciliata, così come la separazione può avvenire anche di fatto. Tuttavia, in assenza di un atto ufficiale, sarà un giudice a dover stabilire la situazione della coppia.
Riconciliazione e regime patrimoniale Unico ambito che non verrebbe interessato da una riconciliazione tra i coniugi è quello relative al regime patrimoniale applicabile; se la separazione ha fatto cessare in automatico, sciogliendolo, l'eventuale regime di comunione dei beni, applicando agli sposi separati personalmente anche la separazione dei beni, la successiva riconciliazione non comporterà il riposizionamento degli stessi coniugi nel regime originario della comunione dei beni. Si tratta comunque di una questione che non è rimessa alla valutazione dell'ufficiale di stato civile, a cui spetta esclusivamente il compito di rilasciare le certificazioni richieste, complete delle eventuali annotazioni che consentiranno di determinare quale sia il regime patrimoniale applicabile alla coppia di sposi, in base alle norme nazionali e anche a quelle sovranazionali, non dimenticando che la materia è anche disciplinata dal regolamento comunitario n.2016/1103.
Copertura geografica
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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