Adozione di minori

Servizio attivo

L'adozione è un istituto giuridico che permette a un soggetto detto adottante di trattare ufficialmente un altro soggetto detto adottato come figlio, il quale assume il cognome dell'adottante.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Alle persone che intendono adottare un minore

Descrizione

Al fine di proteggere il minore di età che si trovi in stato di abbandono, ovvero cui manchi il sostegno materiale e morale familiare, la legge prevede che il minore possa ricostituire un vero e proprio rapporto di filiazione (diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio) in una nuova famiglia attraverso l'adozione. L’adozione di minorenni è lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore cui

manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine. Si distingue in: · adozione legittimante: fa venire meno ogni legame tra la famiglia di origine ed il minore. Il minore diventa a tutti gli effetti come figlio nato nel matrimonio di genitori adottivi; · adozione particolare (non legittimante): è prevista solo in determinati casi indicati dalla legge, nei quali non si può ricorrere all’adozione legittimamente. Non viene meno il legame tra il minore e la famiglia di origine. Il minore acquista la posizione di figlio adottivo dell’adottante; · adozione internazionale: è l’adozione legittimante di minore straniero da parte di genitori italiani o stranieri residenti in Italia o di minore italiano da parte di italiani residenti all’estero. Adozione legittimante Quali sono i presupposti dell’adozione legittimante I presupposti dell’adozione legittimante sono: · lo stato di abbandono del minore, ovvero la condizione che il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado; · la dichiarazione di adottabilità, ovvero, la dichiarazione emessa dal Tribunale per i minorenni che attesti che il minore si trovi in stato di adottabilità, stante la sussistenza dello stato di abbandono; · la presenza dei requisiti richiesti dalla legge per gli adottanti, ovvero, in particolare: · i coniugi devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale requisito di stabilità è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni). La Corte Costituzionale con sentenza n.33/2025 ha dichiarato illegittima la norma che non includeva le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all'estero. · l’età degli adottanti deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (in taluni casi è consentita una deroga); · i coniugi devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare. Deroghe alla differenza di età tra adottato ed adottante Le deroghe alla differenza di età sono ammesse: · se il tribunale accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore; · se il limite dei 45 anni sia superato da uno solo dei coniugi nella misura non superiore a 10 anni; · se gli adottanti siano genitori di figli nati fuori dal matrimonio o adottivi dei quali almeno uno sia minorenne; · se l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi coniugi adottato.

Lo stato di abbandono del minore Il minore cui manchi l’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o da parte dei parenti entro il quarto grado, purché la mancanza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio (in tali casi non si ricorre all’adozione, ma all'affidamento cosiddetto temporaneo), è dichiarato in stato di abbandono, anche se si trovi presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di tipo familiare ovvero sia in affidamento familiare cd. temporaneo. Chi può segnalare lo stato di abbandono di un minore e a chi deve essere segnalato Chiunque ha la facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di un minore di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità (es. gli assistenti sociali, gli istituti di assistenza pubblica) devono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica (è il soggetto istituzionale preposto alla cura degli interessi del minore) presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. Chi, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l’accoglienza si protragga per oltre 6 mesi, deve, trascorso tale termine, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni. Nello stesso termine, i genitori che affidano per più di 6 mesi il figlio minore a soggetto diverso da un parente entro il quarto grado 

devono darne segnalazione al tribunale per i minorenni. L’omissione può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale e l’apertura della procedura di adottabilità. Il procedimento di dichiarazione di adattabilità Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso, di dichiarare l’adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi. Il Presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, appena ricevuto il ricorso, apre un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore e dispone, se necessario, ulteriori accertamenti tramite i servizi sociali o gli organi di pubblica sicurezza, ed avverte i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Se dagli accertamenti risultano deceduti i genitori del minore e non risultano esistenti parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore, il tribunale per i minorenni procede immediatamente a dichiarare lo stato di adottabilità, salvo che non vi sia richiesta di sospensione della procedura da parte di chi, affermando di essere uno dei genitori, chieda termine per provvedere al riconoscimento (il genitore riconosce come suo figlio il minore). Il procedimento non potrà essere sospeso per più di due mesi, salvo che il presunto genitore debba ancora compiere i 16 anni, in tal caso la sospensione potrà essere protratta fino a due mesi dopo il raggiungimento di tale età. Il genitore autorizzato al riconoscimento prima del compimento del sedicesimo anno, può chiedere ulteriore sospensione per altri due mesi dopo l’autorizzazione. Se nei termini viene effettuato il riconoscimento e non sussiste abbandono morale e materiale, viene dichiarata chiusa la procedura di adottabilità, altrimenti viene pronunciato lo stato di adottabilità. Fuori dal caso precedente, a conclusione delle indagini e di tutti gli accertamenti previsti dalla legge, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato con sentenza da parte del tribunale per i minorenni, previa audizione dei seguenti soggetti: · il Pubblico ministero; · il rappresentante dell’istituto di assistenza pubblica o privata o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona da cui egli è affidato; · il tutore, ove esista; · il minore che ha compiuto 12 anni e anche il minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento. Lo stato di adottabilità viene dichiarato quando: 1. i genitori ed i parenti convocati non si sono presentati senza giustificato motivo; 2. l’audizione dei genitori o dei parenti ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la loro non disponibilità a modificare la situazione; 3. durante il procedimento non siano adempiute le prescrizioni impartite per responsabilità dei genitori ovvero è provata l’irrecuperabilità delle capacità genitoriali dei genitori in un tempo ragionevole. Lo stato di adottabilità non viene dichiarato quando il tribunale ritenga che non sussistano i presupposti e, pertanto, dichiara che non vi è luogo a provvedere. La sentenza che dichiara lo stato di adottabilità va notificata al Pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore e al curatore speciale e può essere impugnata (ossia richiesta una sorta di rivisitazione della prima pronuncia) davanti alla Corte di Appello (il secondo grado di giudizio), sezione per i minorenni, da queste stesse parti entro 30 giorni dalla notificazione. Quali sono gli effetti della pronuncia dello stato di adattabilità Con la pronuncia dello stato di adottabilità: · viene sospesa la responsabilità genitoriale dei genitori; · il giudice nomina un tutore al minore, stante l’intercorsa sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori. Quando cessa lo stato di adattabilità Lo stato di adottabilità cessa: · per adozione; · per il raggiungimento della maggiore età dell’adottando;

· se viene meno lo stato di abbandono e non si è già provveduto all’affidamento preadottivo. Cos'è l’affidamento preadottivo L’affidamento preadottivo è quel periodo di prova che viene disposto dal tribunale durante il procedimento di adozione, una volta che sia sta prescelta una coppia di affidatari e prima che sia emanata la sentenza definitiva di adozione, al fine di valutare la compatibilità tra la coppia prescelta dal tribunale ed il minore. L’affidamento preadottivo ha la durata di un anno ed è prorogabile di un ulteriore anno nell’interesse del minore. Cosa deve fare una coppia di coniugi che intenda adottare un minore Deve presentare domanda presso il tribunale per i minorenni, formulata su moduli normalmente forniti dalla cancelleria adozioni dei tribunali stessi. La domanda di adozione, invero, si sostanzia in una dichiarazione di disponibilità a adottare un bambino abbandonato dai propri genitori e dichiarato adottabile dal tribunale, specificando anche se vi è la disponibilità ad adottare più fratelli o minori con disabilità con necessità di sostegno intensivo. Va presentata in carta semplice, accompagnata da alcuni documenti. A seconda del tribunale presso il quale si presenta la domanda i documenti che la corredano possono variare, sarà dunque opportuno che si acquisiscano informazioni prima di inoltrarla. Una coppia può presentare più domande anche successive a più tribunali per i

minorenni, purché ne dia comunicazione a tutti i tribunali. La domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata. Come si svolge il procedimento di adozione Il tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la domanda della coppia: 1. dà avvio alle indagini da concludersi entro 120 giorni (prorogabili sino ad altri 120 giorni) con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare: · la sussistenza dei requisiti di età; · la sussistenza dei requisiti di stabilità del rapporto tra i coniugi; · la possibilità di dare precedenza alla adozione di minori di età superiore ai 5 anni o con disabilità con necessità di sostegno intensivo; · la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i loro motivi; 2. sceglie, in base alle indagini effettuate, tra le coppie che hanno presentato domanda, la coppia maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore; 3. dispone l’audizione del pubblico ministero, degli ascendenti (i genitori) dei richiedenti, del minore che ha compiuto i 12 anni e anche del minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento; 4. dispone l’affidamento preadottivo alla coppia prescelta, determinando le modalità dell’affidamento con ordinanza, acquisendo il consenso del minore di 14 anni per la coppia prescelta; 5. comunica l’ordinanza al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore; 6. vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo, avvalendosi del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali, e adottando i provvedimenti che si rendano necessari in caso di difficoltà nel rapporto di convivenza tra gli affidatari ed il minore; 7. decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che ha compiuto i 12 anni e anche il minore di età, in considerazione della sua capacità di discernimento, il pubblico ministero, il tutore, coloro che abbiano svolto attività di vigilanza e sostegno (assistenti sociali e psicologi) e i figli dei coniugi adottanti, se maggiori di 12 anni, provvede con sentenza decidendo di fare luogo o non fare luogo alla adozione. In caso di adozione, il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve dare il suo espresso consenso nei confronti della coppia prescelta; e tutto ciò anche nel caso in cui, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e sussistano i requisiti previsti per l’adozione e la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare; 8. la sentenza viene notificata al pubblico ministero, agli adottanti, e al tutore del minorenne, i quali possono proporre impugnazione dinanzi alla sezione per i minorenni della Corte di Appello (secondo grado di giudizio) entro 30 giorni dalla notifica. La Corte di Appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento, pronuncia sentenza che viene notificata alle parti le quali possono proporre ricorso entro 30 giorni alla 

Corte di Cassazione (terzo ed ultimo grado di giudizio), solo in un caso specifico previsto dalla legge, ovvero in caso di violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Da quando si producono e quali sono gli effetti della adozione Gli effetti dell’adozione si producono dal momento in cui sono trascorsi i termini per impugnare la sentenza senza che vi sia provveduto e, dunque, quando la sentenza sia divenuta definitiva (non più impugnabile). Con l’adozione: · l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti; · cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali; · qualunque attestazione di stato civile (es. certificato di nascita, certificato di matrimonio) riferita all’adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con l’esclusione a qualsiasi riferimento di paternità o maternità del minore; · l’ufficiale di stato civile, l’ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o privato, autorità o pubblico ufficiale, debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni, certificati, estratti e copie dai quali possa risultare il rapporto di adozione, salvo autorizzazione espressa dell’autorità giudiziaria; · le informazioni concernenti l’identità dei genitori biologici (coloro che hanno messo al mondo il figlio) possono essere fornite ai genitori adottivi, quali esercenti la responsabilità genitoriale dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, solo se sussistano gravi e comprovati motivi; · l’adottato può, raggiunta l’età di 25 anni, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici; · l’adottato può, raggiunta la maggiore età, accedere ad informazioni che riguardano la sua origine e l’identità dei propri genitori biologici, solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica, previa istanza presentata al tribunale per i minorenni. Adozione non legittimante È l'adozione cui si ricorre in casi specifici, nei quali non sono presenti i presupposti per l'adozione legittimante (principalmente lo stato di abbandono del minore), ossia l'adozione che recide definitivamente i legami dell'adottato con la famiglia di origine e il minore acquista tutti i diritti di un figlio biologico. Questo tipo di adozione, quindi, non elimina i rapporti con la famiglia di origine, ma si fonda sul consenso tra le parti creando solo uno status personale tra adottante e adottato. È un istituto diverso anche dall'adozione delle persone maggiori di età disciplinato dal codice civile, in quanto comunque l'adozione particolare è volta a porre in essere quegli effetti giuridici a tutela del minore. I minori non dichiarati adottabili possono essere tuttavia adottati: 1. quando il minore sia orfano di padre e di madre possono essere adottati da

persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo; 2. dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; 3. quando il minore sia portatore di disabilità con necessità di sostegno intensivo e orfano di entrambi i genitori; 4. quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'adozione è consentita anche a chi non sia coniugato e a chi abbia già figli legittimi. Se invece l'adottante è coniugato e non separato, l'adozione può essere disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. I requisiti I requisiti previsti dalla legge sono: · nei casi di cui ai numeri 1. e 4. l'età dell'adottante deve superare di almeno 18 anni quella dell'adottando; tale differenza di età non è richiesta nei casi, di cui ai numeri 2. e 3. sempreché sia reputato nell'interesse del minore e qualora lo scopo sia quello di favorire l'unità familiare; · occorre il consenso dell'adottante; occorre l'assenso dell'adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito, se ha un'età inferiore a 12 anni deve essere sentito in ragione della sua capacità di discernimento; · il tribunale può disporre ugualmente l'adozione in caso di mancato assenso qualora reputi che il rifiuto all'assenso sia ingiustificato o che comunque l'adozione risponda ad un interesse superiore;

· deve essere sentito il legale rappresentante (ad esempio il tutore, ovvero colui che cura gli interessi del minore) del minore di 14 anni o di età superiore se portatore di una disabilità con necessità di sostegno intensivo o non capace di esprimere il proprio consenso; · i consensi di tali persone devono essere manifestati personalmente al presidente del tribunale o a un giudice a lui delegato (art 56 legge n. 184/1983); · è necessario l'assenso dei genitori e del coniuge dell'adottando; l'adozione non può essere pronunciata, qualora l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la potestà o dal coniuge, se convivente, dell'adottando. Tali assensi possano essere dati anche da un procuratore speciale e la procura deve avere la forma di scrittura privata autenticata oppure di atto pubblico. Laddove non sia previsto il consenso manifestato personalmente di fronte al presidente del tribunale ma sia prevista la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico la competenza esclusiva è del notaio e non dell'ufficiale di stato civile o incaricata dal sindaco. Il procedimento di adozione Per quanto riguarda il procedimento di adozione, l'adottante deve presentare domanda al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contenente la sua dichiarazione di disponibilità all'adozione. 

Il Giudice deve sentire il Pubblico Ministero e sentire le persone ed acquisire i consensi e assensi previsti dalla legge. Al fine di verificare l'idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore; la situazione personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare dell'adottante; i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore; la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza, il Giudice dispone l'esecuzione di adeguate indagini che farà svolgere dagli Assistenti sociali e dagli organi di pubblica sicurezza sull'adottante, sul minore e sulla sua famiglia. Finché la sentenza non è emanata, sia l'adottante che l'adottando possono revocare il loro consenso. Il provvedimento che chiude il procedimento può essere impugnato dall'adottante, dai genitori dell'adottando e dal Pubblico Ministero. Il provvedimento che pronuncia l'adozione, una volta definitivo, viene comunicato all'ufficiale di stato civile che trascriverà il provvedimento nei registri delle nascite che lo annoterà a margine dell'atto di nascita dell'adottato. L'evento dell'adozione, sia nel caso di adozione in casi particolari, sia in quello di adozione di persone maggiorenni, modifica lo status della persona, per cui la relativa annotazione nell'atto di nascita non si limita a modificare o integrare il testo dell'atto (art. 106 del D.P.R. 396/2000), ma determina un mutamento nella sostanza di esso, in relazione alla condizione del suo intestatario nell'ambito dello stato civile. Di tale annotazione, quindi, deve farsi menzione nella compilazione dell'estratto per riassunto. L'adozione legittimante, invece, deve essere tenuta segreta, sino a che ciò sia possibile, ai sensi dell'art. 28 della legge sull'adozione. (mass. Usc Min. Int. ed. 2012 p. 85) Gli effetti dell'adozione non legittimante Gli effetti dell'adozione si esplicano dalla data della sua pronuncia e fino a tale data il consenso dell'adottante e dell'adottato possono essere revocati (art 47 legge n. 184/1983). In caso di morte di uno dei coniugi, dopo comunque aver prestato il proprio consenso ma prima della pronuncia definitiva, il coniuge superstite può richiedere che il procedimento di adozione prosegua e se il tribunale ritiene di ammettere tale adozione, questa avrà gli effetti decorrenti dalla morte dell'adottante. Per quanto riguarda gli effetti giuridici a seguito di una pronunzia di adozione in casi particolari occorre far riferimento al codice civile e alle regole esistenti per le persone maggiori di età; infatti, l'art 55 della legge n 184/1983 rinvia agli articoli 293, 294, 295, 299, 300 e 304 del codice civile e l'art 56, comma 4 fa riferimento agli articoli 313 e 314 del codice civile. I figli nati fuori del matrimonio non possono essere adottati dai loro genitori. Ciò sta a significare che un figlio riconosciuto avuto fuori del matrimonio non può diventare anche figlio adottivo; quindi, permane la netta distinzione tra i due istituti giuridici. (art. 293 c.c.) È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi. Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie. (art 294 c.c). Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento (art 295 c.c.) tale disposizione vuole evitare un conflitto di interessi risultante dalla diversa funzione che il tutore assume nei confronti del minore rispetto al genitore adottivo. L'adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge. Data la particolarità dell'istituto questo articolo ribadisce il fatto che a differenza dell'adozione legittimante non viene reciso il rapporto giuridico con la famiglia di origine e conseguentemente permangono i doveri dei figli nei confronti dei genitori e gli obblighi alimentari verso e viceversa la famiglia di origine. La legge prevedeva che non si venissero a determinare rapporti giuridici tra l'adottante e la famiglia dell'adottato e tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, ma con la riforma della filiazione la nuova formulazione dell'art 74 del codice civile prevede che la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Ciò sta a significare che si delinea un rapporto tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, poiché la disposizione normativa non ha

escludo l'adozione in casi particolari ma solo l'istituto delle persone maggiori di età poiché la norma prosegue affermando che il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

È necessario rivolgersi al Tribunale dei minorenni

 

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

La coppia che intende adottare deve presentare domanda presso il tribunale per i minorenni, formulata su moduli normalmente forniti dalla cancelleria adozioni dei tribunali stessi. Il tribunale per i minorenni, una volta ricevuta la domanda della coppia dà avvio alle indagini da concludersi entro 120 giorni (prorogabili sino ad altri 120 giorni) con l’aiuto dei servizi socio assistenziali per verificare il possesso dei requisiti:

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Informazioni sull'adozione di minori

 

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Per informazioni riguardanti tempi e scadenze è necessario rivolgersi al Tribunale dei minorenni

Quanto costa

gratutito.

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

L'adozione di un minore straniero Se si tratta di un minore straniero, adottato da un cittadino italiano acquisterà la cittadinanza italiana (art. 3 comma 1 legge n. 91/1992); e dal momento che tale fatto è disposto per legge si verifica un automatismo che deve essere attestato dal sindaco; quest’ultimo, infatti, predisporrà l'attestazione che verrà trascritta nei registri di cittadinanza ed annotata sull'atto di nascita dell'adottato con formula 140 sexies.

Si rammenta che se il provvedimento di adozione è pronunciato all'estero, questo non può essere trascritto senza il preventivo riconoscimento in Italia della sua efficacia da parte del competente tribunale per i minorenni, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 35 della legge 184/1983. Infatti, anche se le sentenze straniere devono essere oggetto di riconoscimento diretto ai sensi della legge 218/1995, l'art. 41, comma 2, di quest'ultima legge stabilisce che "restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia di adozione di minori", facendo pertanto prevalere i requisiti di cui alla legge 184/1983 in quanto legge speciale, alla quale si deve fare riferimento per le adozioni dei minori. Se l'adottato è, nel frattempo, divenuto maggiorenne, il tribunale per i minorenni non ha più alcuna competenza in merito, né vale la riserva dell'art. 41, comma 2 citato, in quanto il minore non è più tale. Pertanto, sarà l'ufficiale di stato civile che dovrà valutare se sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia del provvedimento straniero, ai sensi degli artt. 64, 65 e 66 della stessa legge 218/1995 e, in caso di riscontro positivo, procedere alla trascrizione dello stesso ed ai successivi adempimenti. Ultimamente tuttavia vi sono alcuni Tribunali italiani che sostengono la tesi per la quale è esclusa la loro competenza alla valutazione dei provvedimenti stranieri di adozione che non hanno effetti legittimanti: i tribunale per i minorenni sarebbero chiamati esclusivamente ad esaminare i provvedimenti stranieri dai quali scaturisce un rapporto di adozione legittimante, quando il minore verta in stato di  abbandono o comunque i genitori biologici hanno prestato il loro consenso all'adozione e si sia reciso ogni legame con la famiglia di origine. In tal caso sarà dunque compito dell'ufficiale di stato civile valutare tali provvedimenti in applicazione degli articoli 64 65 e 66 della legge 218/1995. Nell'ipotesi in cui ai genitori adottivi, che si sono rivolti al Tribunale per i minorenni al fine di far riconoscere il proprio provvedimento straniero di adozione, venga rifiutato il riconoscimento dell'efficacia di tale decreto con la motivazione che i Tribunale per i minorenni si occupano solo delle sentenza di adozione con effetti legittimanti, questi devono rivolgersi all'ufficiale di stato civile che riceverà l'ordine dal Tribunale di procedere al riconoscimento seguendo i criteri disciplinati dalla legge sul diritto internazionale privato. L'ufficiale di stato civile pertanto non potrà esimersi da tale compito dopo aver ricevuto l'indirizzo da parte del Tribunale dei minorenni: dovrà quindi valutare la sussistenza dei requisiti ed in particolare se il provvedimento straniero sia stato pronunciato dall'autorità dello Stato competente in base ai criteri di giurisdizione che corrispondono a quelli propri dell'ordinamento italiano e dovrà essere individuato se siano stati rispettati gli essenziali diritti di difesa delle parti coinvolte. Per quanto riguarda invece l'esame degli effetti di tale provvedimento che non siano contrari all'ordine pubblico occorre far attenzione a non ledere i diritti già acquisiti dal minore nell'altro paese in cui egli è già adottato. Parte della dottrina ritiene infatti che nell'applicare le norme di diritto

internazionale privato italiano il ricorso al limite dell'ordine pubblico debba rappresentare un'ipotesi estrema, visto che in caso di adozione è necessario salvaguardare l'interesse superiore del minore che coincide nel fatto che l'adozione può essere riconosciuta anche nel paese ospitante. La soluzione migliore è dunque quella di favorire il riconoscimento del provvedimento di adozione nell'interesse del minore. In caso, comunque, di contestazione o mancato riconoscimento da parte dell'ufficiale di stato civile, il quale può sostenere ragionevoli dubbi, non occorre rivolgersi comunque al Tribunale per i minorenni ma occorre adire la Corte d'appello (art 67 Legge 218/1995). La cittadinanza dei minori adottati Le scelte del legislatore in materia di cittadinanza italiana, introdotte con la Legge di converisone n.74/2025 del d.L n.36/2025, hanno prodotto conseguenze significative anche sulle adozioni, scindendo gli aspetti che qualificano lo status di figlio e i suioi effetti dalla determinazione della condizione di cittadinanza del soggetto minorenne nell’ambito famigliare. La nascita di relazioni familiari sulla base adottiva, porterà alla formazione di provvedimenti finalizzati a dare valore giuridico e pubblicità a tali rapporti riconosciuti efficaci, cui non sarà più possibile collegare automaticamente l’effetto dell’acquisizione della cittadinanza italiana, che andrà verificato di volta in volta, con accertamenti che potranno comportare anche un dilatarsi del tempo nella determinazione della condizione di cittadinanza del minore, essendo necessaria la produzione di

documentazione da parte degli interessati e la conduzione di accurate indagini d’ufficio. Nel caso di adozione di minore straniero nato in Italia e adottato in Italia da adottanti di cui almeno uno italiano, questi acquista automaticamente la cittadinanza italiana (art.3 L. n.91/1992), dalla data della pronuncia una volta che la relativa sentenza sia diventata definitiva. L’acquisto della cittadinanza italiana interviene dal giorno successivo alla data della pubblicazione della sentenza emessa dal Tribunale, una volta che sia divenuta definitiva. In tali casi mentre il provvedimento giudiziale di adozione deve essere trascritto presso il comune che detiene l’atto di nascita del minore, l’attestazione sindacale di acquisto della cittadinanza italiana è di competenza è del Comune di residenza anagrafica del minore. Nel caso di minore straniero nato all’estero e adottato in Italia o all’estero da adottanti di cui almeno uno italiano, può acquisire la cittadinanza italiana se ricorrono le condizioni che rendono possibile superare le preclusioni introdotte con l’art.3-bis della L. n.91/1992, che esclude il possesso della cittadinanza italiana nei confronti di chi risulti nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della norma, e sia in possesso di altra cittadinanza (se non fosse in possesso di nessuna cittadinanza, con l’adozione si determinerebbe l’acquisto ex lege della cittadinanza italiana). I requisiti sono i seguenti: · un ascendente di primo o secondo grado (genitore o nonni, intendendosi quelli adottivi), che possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; · che l’adottante abbia avuto la residenza legale in Italia per almeno due anni continuativi successivi all’acquisto della cittadinanza italiana e prima dell’adozione del figlio. È la situazione in cui l’adottante prima straniero ha acquistato la cittadinanza italiana e dopo tale acquisizione ha maturato una residenza sul territorio italiano non inferiore a due anni continuativi che devono risultare trascorsi prima dell’adozione del figlio. Per il calcolo del periodo dei due anni si dovrà tenere conto delle modalità con la quale è stata acquisita la cittadinanza italiana: nel caso di naturalizzazione o per conferimento a seguito di matrimonio, il periodo di residenza legale dovrà essere realizzato dopo l’avvenuto giuramento; se invece l’adottante è stato riconosciuto italiano dalla nascita, il periodo minimo stabilito dovrà essere trascorso a partire da tale data. L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore in caso di esito positivo del procedimento, si avrà dal giorno successivo alla data del deposito in cancelleria della sentenza, o dalla pronuncia dell’adozione definita all’estero. Il cognome del minore adottato In merito al cognome spettante al minore adottato dovrà essere rispettato quanto deciso dal giudice e riportato nella sentenza, ma nell'ipotesi in cui questa dichiari solo l'adozione senza indicazioni rispetto al cognome, sarà compito dei genitori dichiarare all'ufficiale di stato civile, all'atto dellatrascrizione della sentenza, in merito all'ordine dei cognomi da essi concordato (cognomi di entrambi) oppure la scelta di attribuire il cognome di uno di loro soltanto, secondo quanto stabilito dalla sentenza della corte costituzionale n.131/2002 e la circolare del Ministero dell'Interno n.63/2022.

Copertura geografica

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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