Iscrizione anagrafica nei senza fissa dimora

Servizio attivo

Le persone senza tetto, senza casa o senza fissa dimora, sono persone che per lungo tempo non hanno un luogo fisso di residenza (dimora abituale).


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Alle persone senza fissa dimora e/o senza tetto Chi può presentare I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Descrizione

La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. nn223/1989, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009. Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità: · garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini; · assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale Il domicilio Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il “domicilio” alla “dimora abituale”. Antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 15.07.2009, n. 94 era sufficiente la manifestazione di volontà dell’interessato per eleggere domicilio, e quindi richiedere l’iscrizione anagrafica, presso il Comune che egli individuava come il luogo centro dei suoi interessi. Con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il registro nazionale delle

persone senza fissa dimora elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio. Ai fini dell’accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali. La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta di individuare quello “principale” non può che spettare all’interessato, sempre sulla base di elementi e documentazione che dimostrino tale situazione. Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000. Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste? L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.

Quali controlli vengono effettuati? Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato. Nel caso di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”. Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta? Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute. Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa? Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure: - inviate per raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido; - inviate tramite mail a protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it con allegato una copia della carta di identità elettronica.

 

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Per i cittadini stranieri non comunitari, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo del possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione. Per i cittadini dell'Unione Europea, dovranno dimostrare il requisito della regolarità del soggiorno in Italia.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

 

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Le variazioni anagrafiche da parte dei cittadini dovranno essere comunicate all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Quanto costa

Le variazioni nell'anagrafe della popolazione non comportano alcun costo a carico del cittadino.

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

Chi non dispone di un alloggio stabile vivendo da ospite in diverse abitazioni, grazie alla benevolenza di parenti o amici, può essere iscritto quale senza fissa dimora? In linea teorica è possibile, ma è necessario che l'ufficiale di anagrafe sia messo nelle condizioni di verificare che si tratti realmente di situazioni del tutto precarie, e che in realtà non si tratti di ospitalità tutt'altro che temporanee. È comunque indispensabile che la narrazione di essere privi di un tetto stabile su cui poter contare sia verosimile, e il primo elemento di verosimiglianza è dato certamente dalla condizione di basso reddito del dichiarante, da parametrare ai costi di locazione e alle garanzie richieste dai locatori nel territorio.Non è di fatti accettabile che un percettore di reddito tale da consentire una locazione ad uso abitativo alle normali condizioni di mercato, venga iscritto come senza fissa dimora dichiarandosi ospite precario di amici o parenti. È necessario ribadire che non è la mancanza di un contratto di locazione o di comodato, anche parziale, che possa impedire che una persona possa essere iscritto all’indirizzo della casa dove è stato accertato che la persona ha la dimora abituale, come è necessario ricordare che la residenza non implica alcun diritto a permanere nell’abitazione contro la volontà dell’ospitante e/o del proprietario dell’immobile, questo è un timore diffuso quanto infondato. In ultima istanza è sempre e comunque l'ufficiale di anagrafe che, sulla base degli elementi raccolti durante la fase istruttoria e di controllo di quanto dichiarato dai richiedenti, decide sulla residenza anagrafica delle persone Iscrizione nel Comune di nascita Solo ed esclusivamente in mancanza di una dimora abituale e di una domiciliazione, potrà provvedere all’iscrizione anagrafica il comune di nascita; se la persona è nata all’estero, quello di nascita del padre o della madre. In tale caso resta comunque imprescindibile la necessità di dimostrare la presenza non occasionale sul territorio nazionale.

L'iscrizione nei senza fissa dimora presuppone che la persona non abbia la dimora abituale in alcuna abitazione o edificio, anche se tale abitazione o edificio sia occupato in via del tutto provvisorio o temporaneo, in quanto, in tal caso, l'iscrizione anagrafica dovrà avvenire in tale abitazione o edificio considerato che la dimora in un’abitazione o edificio è da ritenersi a tutti gli effetti una residenza ordinaria, la cui durata non può avere alcuna influenza sull'iscrizione stessa, e che potrà essere mutata non appena dovesse terminare la permanenza nell'abitazione o edificio. Pertanto, quale "domiciliazione" del senza fissa dimora, dovrà ritenersi qualsiasi situazione che realizza un rapporto con il territorio comunale, ad eccezione della dimora in un'abitazione o edificio, e tale domiciliazione dovrà essere dichiarata e, quando possibile, documentalmente dimostrata da parte del richiedente. Rispetto a quanto dichiarato e rispetto ai documenti presentati, l'ufficiale d'anagrafe dovrà effettuare tutti i necessari accertamenti al fine di verificare la veridicità degli stessi. Lo stato di famiglia dei senza fissa dimora L’art.1 della L. n.1228/1954 e l’art.4 c.1 del d.P.R. n.223/1989, dispongono che nell’anagrafe della popolazione residente siano registrate “... le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio”. Dunque, queste vengono considerate solo come singoli, non contemplando l’ipotesi che ad essere senza fissa dimora possano essere famiglie e non solo singole persone.

La pubblicazione Istat del 2025 “L’iscrizione anagrafica per domicilio. Persone senza fissa dimora e categorie equiparate”, consente che anche le persone senza fissa dimora possano formare una famiglia anagrafica, quelle che formano una “famiglia nucleare”, ovvero genitori e figli, escludendo qualsiasi altro legame di parentela o di legame affettivo, ad eccezione dei casi in cui le persone costituiscano una famiglia di fatto ai sensi della L. n.76/2016. Cancellazione d'ufficio delle persone senza fissa dimora L’Istat con una pubblicazione del 2026 dal titolo “L’iscrizione anagrafica per domicilio. Persone senza fissa dimora e categorie equiparante”, esercitando il suo ruolo di indirizzo e vigilanza sulle anagrafi attribuito dalla L. n.1228/1954, ha fornito istruzioni per la cancellazione d’ufficio delle persone senza fissa dimora. La motivazione che sta alla base di tale possibilità è che, se viene meno il domicilio nel Comune – inteso come sede degli affari e degli interessi, quindi presenza di legami, anche minimi, con il territorio – viene meno il presupposto di legge per l’iscrizione anagrafica, e quindi le persone senza fissa dimora possono essere cancellate per analogia a quella per irreperibilità accertata. Tale cancellazione potrà avvenire solo se la persona abbia fatto completamente disperdere le proprie tracce, sia in riferimento agli elementi di domicilio dichiarati e accertati al momento dell’iscrizione, sia genericamente nei confronti del territorio, mediante il riscontro negativo da parte di una serie di soggetti o banche dati.

Tenuto conto della rilevanza della residenza anagrafica, in particolare per le categorie più fragili, e dell’estrema volatilità del concetto di domicilio, Istat prevede che il periodo complessivo di tale assenza di trace o legami con il territorio debba, complessivamente, essere di 2 anni e 6 mesi. Per prima cosa dovrà essere verificato da parte dell’ufficiale di anagrafe che negli ultimi 2 anni i soggetti interessati non abbiano dato alcun segnale di vita nel comune di iscrizione o in altri comuni. Per le persone che risulteranno senza segnali di vita verrà avviato un formale procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n.241/1990, e se anche nei 6 mesi successivi non dovessero palesarsi dei segnali di vita da parte delle persone per le quali è stato avviato tale procedimento, l'ufficiale di anagrafe provvederà alla loro cancellazione da ANPR.

Copertura geografica

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il mar 03 nov, 2026 10:52 am

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