Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei familiari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto., con le modalità prima descritte. Non potrà essere comunque e in ogni caso espressa una volontà dei soli familiari.
Nel Comune di Nuvolera è consentito disperdere le ceneri in tutte le aree demaniali o comunali, ad una distanza minima di 200 metri da edifici, centri abitati o luoghi pubblici frequentati (giardini, aree sportive, strade, percorsi ciclabili, ecc.), in aree private fuori dai centri abitati, previa autorizzazione gratuita dei proprietari e ad una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.
Non è consentita la dispersione delle ceneri in giardini pubblici comunali, nelle aree verdi di pertinenza di edifici pubblici e sulla pubblica via.
Dispersione delle ceneri nell'area cimiteriale
Si rammenta che la dispersione delle ceneri nelle apposite aree del cimitero, per la stessa natura della loro destinazione, non contempla la possibilità che nell'area possano essere collocati oggetti a ricordo delle persone le cui ceneri sono state disperse, pertanto tali oggetti verranno rimossi.
Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla dispersione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la dispersione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini.
Tuttavia, la dispersione delle ceneri derivanti da cremazione del defunto straniero potrebbe dover essere effettuata all’estero, ma in questo caso l’autorizzazione alla dispersione può essere rilasciata solo dall’autorità straniera: al di fuori del territorio italiano la competente autorità non può autorizzare dispersione e chi ha interesse a disperdere le ceneri all’estero dovrà mettersi in contatto con la competente autorità straniera. In tal caso il Comune potrà solo autorizzare il trasporto delle ceneri all’estero (al riguardo si veda la circolare del Ministero della Sanità 24/1993), e una volta che le ceneri sono arrivate a destinazione saranno le autorità straniere a gestire la procedura di dispersione.