Polizia mortuaria - Cremazione

Servizio attivo

Le cremazioni possono essere effettuate sia per salme o resti, e possono essere autorizzate dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove si trovano i resti mortali.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Ai familiari delle persone defunte che devono essere cremate.

Chi può presentare

I familiari delle persone decedute o le ditte di onoranze funebri espressamente incaricate dai familiari dei defunti.

Descrizione

Per la sua intrinseca irreversibilità, la cremazione è sottoposta ad un procedimento autorizzatorio più complesso rispetto a quello previsto per la sepoltura.

È necessario verificare che:

  • la volontà di scelta della cremazione da parte del deceduto o dei soggetti legittimati;
  • l'esclusione della morte sospetta dovuta a reato.

La richiesta di cremazione deve essere corredata da:

  • certificato in carta libera redatto dal medico curante o necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;
  • nulla osta dell'autorità giudiziaria, in caso di morte improvvisa, violenta o sospetta, dal quale deve espressamente risultare che il cadavere può essere cremato;

Nel caso di cittadini stranieri l'autorizzazione alla cremazione va rilasciata sulla base delle norme che regolamentano la cremazione nello Stato di appartenenza del defunto. Deve pertanto essere acquisita una dichiarazione rilasciata dalle autorità nazionali del defunto, dalla quale risulti che la legge di quello Stato prevede la possibilità di cremare i propri cittadini.

È possibile procedere anche alla cremazione di cadaveri che precedentemente siano stati inumati o tumulati, alle medesime condizioni prima descritte, presentando il relativo modulo.

Chi può decidere la cremazione

È previsto che la volontà del defunto sia espressa attraverso il testamento, oppure attraverso l’iscrizione ad una società di cremazione. In alternativa residuale, si passa a considerare la volontà dei familiari.

Il testamento

Questo può essere pubblico (quello redatto dal notaio in presenza di due testimoni), segreto (scritto dal testatore o da altri e, una volta sottoscritto dal testatore, deve essere consegnato al notaio), oppure olografo (scritto dall’interessato di suo pugno, datato e sottoscritto).

La differenza tra queste forme di testamento è che mentre quello pubblico non necessita di pubblicazione ma deve solo essere registrato nel repertorio generale, quello segreto e quello olografo devono essere pubblicati per poter essere eseguibili. Da ciò consegue che all’ufficiale di stato civile dovrà essere prodotto:

  • copia autentica rilasciata dal notaio, nel caso di testamento pubblico;
  • copia autentica rilasciata dal notaio con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, sia per il testamento segreto che per quello olografo.

L'iscrizione alla società di cremazione

Nel caso in cui il defunto abbia aderito, in vita, ad una Società per la Cremazione, l’ufficiale di stato civile dovrà acquisire la dichiarazione da parte del rappresentante legale della società nella quale si certifica che il defunto è rimasto iscritto fino al momento del decesso.

La norma prevede anche che l’iscrizione alla socrem “vale anche contro il parere dei familiari”, a dimostrazione che la volontà del defunto è prioritaria.

I familiari

Esclusa la presenza di un testamento o di una iscrizione alla Socrem, entra in gioco la volontà dei familiari o meglio del coniuge/unito civilmente, se presente, o di tutti i parenti più prossimi individuati ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 cod. civ.

I parenti, cioè coloro che discendono da uno stesso stipite (art. 74), hanno titolo a manifestare la volontà del defunto soltanto qualora lo stesso non sia coniugato/unito civilmente, vale a dire se è celibe, vedovo oppure divorziato (Si rammenta che nel caso di separazione personale, dato che questa non interrompe il rapporto di coniugio, competente a manifestare la volontà alla cremazione è il coniuge separato e non, ad esempio, i figli o altri parenti).

La cremazione e la dispersione delle ceneri sono annoverabili tra i diritti della personalità. Infatti, per poter accedervi è necessario che il deceduto abbia manifestato, in vita, la volontà di addivenire all’una o ad entrambe. Solo quando non sia stata lasciata una chiara volontà in tal senso, il diritto di occuparsi delle spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge.

La cremazione di un cadavere, in mancanza di un atto scritto da parte del defunto (testamento anche olografo, iscrizione ad associazione di cremazione), può avvenire:

  • quando la volontà del defunto non sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che potranno manifestare una loro volontà a norma dell'art.3, c.1, lett.b, n.3, della L.n.130/2001, che esprimono la propria volontà, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000;
  • quando la volontà del defunto sia conosciuta: tramite una dichiarazione del coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto quando il convivente deceduto abbia espressamente previsto tale possibilità, o, in loro assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L. n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025). Il nuovo art. 1, comma 1, che esprimono la volontà del defunto, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt.38 e 47 del d.P.R. 445/2000.

Per maggioranza più uno dei famigliari si intende:

  • in caso dell'esistenza di 2 famigliari, dovranno firmare entrambi;
  • in caso dell'esistenza di 3 famigliari, dovranno firmare almeno almeno in 2;
  • in caso dell'esistenza di 4 famigliari, dovranno firmare almeno in 3;
  • in caso dell'esistenza di 5 famigliari, dovranno firmare almeno in 3;
  • in caso dell'esistenza di 6 famigliari, dovranno firmare almeno in 4;
  • ecc.

Tali dichiarazioni non devono essere autenticate ma dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale di tutti i firmatari.

Per quanto riguarda l'affido delle ceneri, qualora tale volontà non fosse espressa in un atto scritto da parte del defunto, anche in questi casi è possibile ricorrere ad una dichiarazione nelle modalità prima riportate.

Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, questa potrà essere autorizzata solo in presenza di un atto scritto da parte del defunto o della dichiarazione da parte dei famigliari di conoscenza della volontà espressa in vita dal defunto., con le modalità prima descritte.

Non potrà essere comunque e in ogni caso espressa una volontà dei soli familiari.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Presentare presso lo sportello Servizi Demografici o inviandolo ad anagrafe@comune.nuvolera.bs.it i seguenti moduli:

  • “Richiesta di cremazione e/o dispersione e trasporto”
  • Se la richiesta riguarda resti mortali, è necessario anche “Richiesta di estumulazione straordinaria”.
  • Nel caso di tumulazione nel Cimitero, “Richiesta di sepoltura”.
  • Successivamente, contattato il proprio marmista, “Richiesta posa lapide/cippo”.
  • Nel caso di tumulazione in loculo già occupato, è necessario allegare “Richiesta del concessionario all'uso di sepoltura”.
  • È disponibile il modulo “Richiesta cambio referente” nel caso in cui il defunto fosse referente di concessioni cimiteriali.
  • È disponibile anche la modulistica relativa alle lampade votive, sia per il cambio di intestazione nel caso il defunto fosse titolare di illuminazione votiva, sia per attivare una nuova lampada votiva: servizio illuminazione votiva.

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Compilare la modulistica e consegnarla presso l’Ufficio Servizi Demografici o inviarlo a anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Dichiaranti la cremazione e/o l'affido

Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto, o, in loro mancanza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice civile. Potrà essere dichiarata sia la volontà del defunto o la sola volontà dei familiari

Dichiaranti la dispersione

Il coniuge/unito civilmente, o del convivente di fatto , o, in loro mancanza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile. Potrà essere dichiarata sia la volontà del defunto o la sola volontà dei familiari

Nel caso della dispersione può essere dichiarata dai familiari la sola volontà del defunto, ma non la volontà dei soli familiari.

Conseguenze della sottoscrizione

La dichiarazione relativa alle volontà espressa in vita dal defunto è vincolante e non può essere modificata con un atto successivo, in quanto i dichiaranti sono soggetti a quanto previsto dall’art.76 del d.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

In questi casi può essere rivolta una richiesta al Giudice, affinché possa emettere un provvedimento di diversa destinazione delle ceneri.

Destinazione delle ceneri a seguito di cremazione

L'autorizzazione al trasporto delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso o dove è sepolto il defunto.

Se riportate in un atto testamentario del defunto, o se via sia una dichiarazione di conoscenza della volontà del defunto da parte del coniuge e/o dei familiari, le ceneri possono avere la seguente destinazione:

  • tumulate in sepoltura privata o in cinerario comune;
  • disperse nel cimitero, in natura o in mare;
  • affidate per la conservazione in abitazione privata (in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dal Comune dove è collocata l’abitazione destinata alla conservazione).

L'affido o la dispersione possono essere autorizzati con le seguenti modalità:

  • atto testamentario del defunto;
  • una dichiarazione del coniuge/unito civilmente o, in sua assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che esprimono la volontà del defunto, tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).
  • una dichiarazione del coniuge/unito civilmente o, in sua assenza, da almeno la maggioranza più uno dei famigliari più prossimi (art. 1, c.1, della L- n. 130/2001, come modificato dalla L. n.182/2025), che, in assenza di una volontà espressa in vita dal defunto, esprimono la loro volontà affinché le ceneri del defunto siano affidate (è esclusa la possibilità che possano richiedere la dispersione delle ceneri), tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  (sottoscrizione della dichiarazione a cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento d’identità personale).

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L'autorizzazione alla cremazione di cadavere o resti mortali.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

La durata del procedimento dipende dalla quantità e tipologia di verifica da parte dell'ufficio, e in ogni caso, per i funerali, sarà tenuto conto della data fissata per il rito funebre, anche se si rammenta che questo non potrà essere celebrato fino a quando non saranno state rilasciate tutte le necessarie autorizzazioni.

Quanto costa

3 marche da bollo da 16 euro.

I costi variano a seconda del tipo di sepoltura e del periodo richiesto, come specificato nel modulo da compilare

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

Chiunque venga a conoscenza che la cremazione sia avvenuta senza l'autorizzazione del comune, deve farne immediato rapporto al Procuratore della Repubblica.

Per ottenere l'autorizzazione alla cremazione, dispersione o affido, è necessario che siano presentate tutte le firme dei familiari del defunto previste dalla normativa.

La firma dei familiari sottoposti a tutela, sono eseguite dal tutore (per i minori di età firma il genitore o il tutore), mentre per i familiari per i quali esista un amministratore di sostegno, questi può firmare la dichiarazione solo nel caso in cui il giudice abbia espressamente previsto tale possibilità.

Nel caso in cui non sia possibile, per qualsiasi motivo, raccoglie le firme di tutti i familiari, è possibile fare istanza al giudice tutelare ai sensi dell'art.700 del codice di procedura civile

Si rammenta che la dispersione è possibile solo nel caso vi fosse la volontà da parte del defunto, espressa con atto testamentario o su dichiarazione dei familiari (parere del Consiglio di Stato n.855 del 5/08/2025)

Copertura geografica

Comune di Nuvolera.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il mar 16 giu, 2026 5:02 pm

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