Passaggio di proprietà dei veicoli

Servizio attivo

La dichiarazione del proprietario che intende trasferire la proprietà di un veicolo può essere autenticata dagli incaricati comunali.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

A chi deve sottoscrivere un atto di vendita di un bene mobile o chi deve costituire dei diritti di garanzia sui medesimi.

Descrizione

Con l'entrata in vigore dell'art.art. 7 d.L. n. 223 del 04/07/2006, non è più obbligatorio far autenticare ad un notaio gli atti di vendita dei beni mobili registrati. E' possibile richiedere l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni che riguardano il trasferimento di proprietà di beni mobili registrati anche agli uffici comunali, ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista e agli Uffici Provinciali dell'A.C.I. e della Motorizzazione Civile.

In sostanza viene autenticata la firma del venditore sul certificato di proprietà oppure sulla dichiarazione di vendita (in caso di mancanza del certificato di proprietà).

QUALI SONO I BENI MOBILI REGISTRATI

Ai sensi dell'art. 2683 c.c. sono beni mobili registrati:

  1. Gli autoveicoli iscritti al PRA
  2. Le navi ed i galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della navigazione
  3. Gli aeromobili iscritti nel codice della navigazione.

ATTI CHE RIENTRANO NELLA COMPETENZA AUTENTICATORIA DEL COMUNE

  • Trasferimento del diritto di proprietà dei veicoli, sia per atto tra vivi, sia mortis causa (accettazione d'eredità).
  • Donazioni di modico valore.
  • Vendita del veicolo (cosiddetto atto bilaterale) sottoscritta dal venditore - intestatario e dall'acquirente quando non si utilizza il certificato di proprietà per la formulazione dell'atto di vendita.
  • Vendita con patto di riservato dominio; atto risolutorio con il quale viene risolto il contratto di vendita con PRD e atto liberatorio del PRD.
  • Vendita effettuata da proprietario non intestatario (art. 2688 c.c).
  • Atto costitutivo di ipoteca avente ad oggetto il bene mobile registrato (autoveicolo, motoveicolo e rimorchio).
  • Rettifica di dati contenuti negli atti sopra indicati autenticati con le nuove modalità.
  • Atti con i quali si modifica il regime giuridico dei veicoli da beni strumentali a personali e viceversa (rivenditori di veicoli usati che usufruiscono dei benefici previsti dalla c.d. "Legge Dini").
  • Formalità di prima iscrizione di veicoli usati cancellati d'ufficio (ex art. 96 C.d.S. e art. 18 L.289/2002) o ricostruiti
  • Formalità di prima iscrizione di veicoli provenienti dall'estero che vengono iscritti a nome dello stesso soggetto già intestatario della carta di circolazione estera (è il caso di molti cittadini italiani che rientrano in patria).
  • Veicoli immatricolati e iscritti tardivamente al PRA.

Per i veicoli, non provenienti dall'estero, immatricolati prima dell'avvio delle procedure STA o comunque prima del 17/03/2005 (data di entrata in vigore dell'istanza dell'acquirente), ma non iscritti al PRA entro i termini di legge previsti (60 giorni dal rilascio della carta di circolazione) e in relazione ai quali viene chiesta tardivamente l'autentica dell'atto e la relativa iscrizione al PRA, si potrà usufruire delle modalità di autentica ex art. 7 L.248/2006, oltre che della consueta autentica effettuata dal notaio.

Possono essere autenticati ex art. 7 L.248/2006 anche gli atti relativi alle formalità di prima iscrizione tardiva di motocicli immatricolati prima del 1959 (cosiddette motoleggere).

ATTI ANCORA DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI NOTAI

Resta di competenza esclusiva dei notai l'autenticazione delle sottoscrizioni degli atti previsti per:

  • Cancellazione d'ipoteca.
  • Costituzione di diritti d'usufrutto.
  • Prima iscrizione al PRA (qualora non sia utilizzata l'istanza dell'acquirente).
  • Trasferimento della titolarità del veicolo unitamente alla cessione di altri beni (per esempio: cessione di azienda).
  • La procura a vendere va autenticata dal notaio.

È necessario l'atto notarile o, in caso di vendita all'estero, l'atto autenticato presso il consolato o autenticato da un notaio estero e depositato presso un notaio italiano, per le altre formalità attualmente ancora escluse dalle procedure STA e cioè:

  • Prima iscrizione di veicoli che necessitano di un titolo autorizzativo.
  • Prime iscrizioni di veicoli provenienti da Stati extra UE o non aderenti allo spazio economico europeo, venduti tramite canali non ufficiali.

L'autentica può essere richiesta:

  • ai titolari degli STA - Sportelli telematici dell’automobilista (= Uffici provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici Motorizzazione Civile provinciali (UMC), Delegazioni ACI e Studi di Consulenza Automobilistica)
  • ai dipendenti delegati dai titolari STA a svolgere l’attività di autentica
  • agli uffici comunali (solo per i Certificati di Proprietà - CdP - originariamente cartacei, ma non per le copie cartacee dei CdP digitali)

Nel Comune di Nuvolera l'autentica deve essere richiesta all'Ufficio Anagrafe.

Da parte di questo Servizio nessuna consulenza può essere offerta per la compilazione del modulo, in quanto la competenza è solo relativa all'autentica e non anche ai termini del contratto.

Assistenza a tal riguardo può essere richiesta agli Sportelli Telematici dell'Automobilista.

Il dipendente comunale che esegue l'autenticazione della firma NON deve effettuare alcuna attività di accertamento riguardo la titolarità del bene mobile registrato e NON può essere considerato responsabile in merito ad eventuali false dichiarazioni e NON dovrà essere effettuata dall’autenticatore alcuna valutazione in merito al contenuto dell’atto.

Perciò il funzionario comunale deve limitarsi ad autenticare la firma apposta in sua presenza e non è tenuto ad entrare nel merito della veridicità della dichiarazione resa.

La formulazione dell’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente di ritenere sussistente la competenza del funzionario comunale relativamente all’accettazione di eredità in quanto:

  • l’art. 7 del D.L. 223/2006 non consente tale interpretazione (non si tratta né di “atto di alienazione” né di “costituzione di un diritto reale di garanzia”);
  • il d.P.R. n. 445/2000 prevede la competenza del funzionario comunale SOLO per l’autentica della sottoscrizione di “istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”.

Il funzionario comunale NON è tenuto a verificare il regime patrimoniale nel caso in cui il sottoscrittore sia coniugato.

Perciò la condizione di soggetto in comunione dei beni deve essere dichiarata al momento dell’autentica al funzionario che provvede all’autentica da parte degli interessati.

La procura speciale con la quale il proprietario del veicolo dà mandato ad un terzo di vendere lo stesso NON rientra nella competenza del funzionario comunale, ma rimane di esclusiva competenza del notaio. Si tratta infatti di un autonomo negozio giuridico. Il subentro nel contratto di leasing on rientra nel concetto di “alienazione” e, quindi, NON rientra nella competenza del funzionario comunale.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

La firma sull'atto deve essere sempre apposta in presenza dell'autenticatore.

Il venditore deve compilare personalmente il riquadro "M" e la prima parte del riquadro "T"; l'autenticatore compilerà invece l'apposita sezione dedicata all'autenticazione della firma nella seconda parte del riquadro "T".

Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul CDP, la firma autenticata con le nuove modalità dovrà essere bilaterale, salvo i casi sotto specificati.

E' sufficiente la firma del solo venditore qualora l'atto abbia ad oggetto un veicolo provvisto di foglio complementare o sia relativo ad un trasferimento ex art. 2688 c.c..

In tutti i casi di autentica, sia che si utilizzi il CDP sia che ci si trovi nei casi particolari sotto riportati, dovrà sempre essere mostrato l'originale del CDP o foglio complementare, per verificare la regolarità del passaggio e per farne copia da tenere agli atti.

Per concludere l'iter è SEMPRE necessario che l'acquirente si rechi al PRA per la registrazione del passaggio di proprietà (obbligatoria).

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PERSONALMENTE

  1. Certificato di proprietà del bene mobile (o in assenza di questo il foglio complementare)
  2. Documento d'identità in corso di validità e in originale
  3. Marca da bollo
  4. Se chi sottoscrive la dichiarazione di vendita è il legale rappresentate/procuratore del proprietario del veicolo, bisogna produrre agli sportelli anche idoneo titolo di firma (es. visura camerale o procura notarile)

L’interessato deve provvedere ad esibire il modulo o il Certificato di Prorpietà (CdP) sul quale deve essere eseguita l’autenticazione. Relativamente ai CdP digitali (CdPD), questi per poter essere autenticati presso il Comune, dovranno essere preventivamente "materializzati" presso il PRA o presso uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA); l'autentica verrà effettuata con le medesime modalità descritte in questa pagina.

L’autenticazione viene eseguita ai sensi dell’art. 7 del D.L. e non dell’art. 21 del T.U. n. 445/2000 (l’eventuale riferimento al d.P.R. n. 445/2000 costituisce una mera irregolarità che, tuttavia, non determina la ricusazione dell’autentica stessa), previa apposizione della sottoscrizione davanti al pubblico ufficiale che effettua l'autentica. L’atto di vendita viene redatto, di norma, sul retro del certificato di proprietà (mod. NP-1B) nel riquadro “T”.

In attesa dell’approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l’autentica notarile, sostituendo le formule prestampate che fanno riferimento al notaio con le diciture riferite al funzionario comunale. Se l’atto di vendita non viene redatto sul certificato di proprietà, questo deve essere compilato in duplice originale e deve essere autenticata la firma sia dell’acquirente sia del venditore. Spetta agli interessati:

  • esibire il modulo, DEBITAMENTE COMPILATO, su cui è redatto l’atto di vendita
  • l’onere di chiedere l’autentica della firma anche del compratore, quando ritenuto necessario.

Sottoscrizione

Il sottoscrittore dovrà effettuare la sottoscrizione, autografa, per esteso, non necessariamente in corsivo (è ammessa anche la sottoscrizione in stampatello).

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Passaggio di proprietà.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

30 giorni dalla richiesta.

Con l'autenticazione della firma presso l'anagrafe, il passaggio di proprietà non è completato: entro 60 giorni occorrerà pagare la relativa imposta e recarsi ad uno STA (sportello telematico dell'automobilista), per chiedere la trascrizione e l'aggiornamento del Certificato di Proprietà. Lo STA è presente, ad esempio, presso l'Ufficio Motorizzazione Civile, l'Automobile Club o gli studi di consulenza automobilistica – agenzie pratiche auto.

Pertanto, rivolgendosi direttamente ad uno STA si può, oltre che autenticare la firma, anche espletare l'intera pratica del trasferimento di proprietà.

Quanto costa

Marca da bollo da 16 euro.

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

  1. SMARRIMENTO DOCUMENTI DI PROPRIETA': chi si presenta allo sportello senza il CDP perché smarrito o comunque indisponibile, deve richiederne un duplicato, che verrà rilasciato dal PRA in brevissimo tempo. Pertanto, senza il nuovo CDP o foglio complementare, non si potrà effettuare il passaggio di proprietà.
  2. FOGLIO COMPLEMENTARE: i veicoli immatricolati prima del 26 aprile 1994 non sono dotati del CDP ma del foglio complementare. In questo caso sul foglio complementare non va scritto alcun passaggio di proprietà, ma va compilato apposito modello di "dichiarazione di vendita", sottoscritto dal solo venditore, con firma da autenticare.
  3. VENDITA DI BARCA: Parimenti, in caso di vendita di barca non esiste il CDP, ma si utilizza apposita dichiarazione di vendita verbale.
  4. VENDITORE PROPRIETARIO NON INTESTATARIO: (art. 2688 c.c.): non si compila il CDP o il foglio complementare, ma l'apposito modello di dichiarazione di vendita con firma da autenticare.
  5. SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA": in tutti i casi sotto riportati si utilizzano gli appositi modelli, le cui firme andranno autenticate, non compilando il CDP. Si segnala che lo Sportello Servizi al Cittadino non provvederà all'autenticazione della firma qualora il richiedente non sia un erede del proprietario indicato sul CDP o foglio complementare.
  • Un solo erede
    • che vende il veicolo: verificata la qualità di erede facendo compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, si compila il modello della dichiarazione di vendita ex art. 2688 c.c.
    • che si intesta il veicolo: l'erede compila il modello di richiesta di intestazione mortis causa, che contiene anche la dichiarazione di essere l'unico erede
  • Più eredi
    • che vendono il veicolo: verificata la qualità di erede facendo compilare dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, tutti gli eredi compilano il modello della dichiarazione di vendita ex art. 2688 c.c.
    • che si intestano il veicolo: tutti gli eredi compilano il modello di richiesta di intestazione mortis causa.

ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE

Sia nel caso di persone fisiche che di persone giuridiche, occorre innanzitutto accertarsi che il sottoscrittore corrisponda all'intestatario come risulta nel quadro "B" del CDP, o che disponga di un titolo idoneo per sottoscrivere (ad esempio procura notarile).

ACCERTAMENTO DEI POTERI DI FIRMA IN CASO DI PERSONE GIURIDICHE

Nel caso di persone giuridiche, si dovrà accertare che il sottoscrittore detenga il potere rappresentativo mediante esame della documentazione comprovante il potere di firma e indicare nel corpo dell'autentica l'avvenuto accertamento di tali poteri, nonché, in caso di procura, gli estremi dell'atto (numero repertorio, data della procura, notaio). Il potere di firma può essere comprovato tramite presentazione di:

  1. Visura camerale (validità 6 mesi)
  2. Certificato camerale (validità 6 mesi) originale in bollo o fotocopia senza bollo, statuto societario in copia conforme all'originale in bollo o in fotocopia senza bollo (Risoluzione Ag. Entrate n. 388/E del 20/10/2008)
  3. Procura speciale in originale
  4. Procura generale in copia conforme in bollo o in fotocopia senza bollo

Qualora nell'autentica non venga citato l'avvenuto accertamento dei poteri di firma, alla formalità PRA dovrà essere allegata la documentazione in corso di validità, comprovante tali poteri.

PLURALITA' DI AUTENTICHE

Qualora vi sia più di un sottoscrittore (ad esempio per veicoli cointestati a più persone, accettazione da parte di più eredi, etc.) le singole sottoscrizioni possono essere autenticate da parte di autenticatori diversi, in tempi diversi. In queste fattispecie, l'atto si riterrà perfezionato con l'autentica dell'ultimo sottoscrittore; da quest'ultima data decorreranno i termini per la trascrizione dell'atto. In tali casi occorre apporre un solo contrassegno telematico poiché l'assoggettamento al bollo è in relazione all'atto autenticato e non al numero di firme autenticate.

RETTIFICHE DATI, POSTILLE, CANCELLAZIONI, CORREZIONI

Le postille, cancellazioni e correzioni vanno effettuate nei modi corretti (interlineando il testo da correggere, scrivendo il dato corretto senza abrasioni o cancellature, apponendo la dicitura "p.a." - postilla approvata - e la firma)

Se il dato errato è dovuto a errore di battitura o scrittura e il dato corretto è comprovato dalla documentazione a corredo della formalità (ad esempio fotocopia documento identità) la postilla non deve essere controfirmata dal venditore

Se invece i dati del soggetto acquirente originariamente indicati nell'atto sono stati sostituiti con quelli di un soggetto diverso, oppure siano stati indicati in maniera erronea i dati identificativi del veicolo (targa e/o telaio), oppure il CDP presenta evidenti e generalizzati errori di compilazione, occorrerà redigere una nuova dichiarazione di vendita autenticata su atto a parte, in forma bilaterale, allegando il CDP sul quale sarà stato preventivamente annullato l'atto di vendita errato con apposita segnatura o timbro. In alternativa, il venditore può richiedere un duplicato del CDP.

Copertura geografica

Comune di Nuvolera.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il gio 14 mag, 2026 10:29 am

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