Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Servizio attivo

È il documento con cui possono essere dichiarati stati, fatti, qualità personali, o l'autenticità di copie.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Può essere fatta da tutti i cittadini italiani o della Comunità Europea, o da cittadini non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprovabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.

Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.

Descrizione

L’atto di notorietà e la dichiarazione sostitutiva (DSAN)

Questo è un punto sul quale molti cittadini hanno le idee un po’ confuse e banche ed uffici postali non aiutano a chiarire, dato che sono i primi a chiedere un “atto di notorietà”.

L’atto notorio o di notorietà è competenza esclusiva del notaio: poiché non è sempre facile ricostruire una situazione, si affida al cittadino stesso l’onere di dichiarare qualcosa di cui è a conoscenza, attraverso una dichiarazione che sostituisce l’atto notorio. Una DSAN appunto, Dichiarazione Sostitutiva dell’atto di Notorietà.

LE DSAN possono riguardare:

  • Situazioni, fatti, qualità personali, a diretta conoscenza del cittadino e che non sono comprese nell’elenco delle autocertificazioni. Per esempio, in caso di successione a seguito di decesso, un erede può dichiarare gli eredi legittimi (anche in caso di testamento), con dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi sottoscrive la dichiarazione deve elencare i dati (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza e grado di parentela con il defunto) di tutti gli eredi, incluso il dichiarante se erede.
  • Atti di delega al compimento di una attività materiale quale: ritiro o consegna di documenti tra organi della pubblica amministrazione, riscossione pensione o compensi economici.
  • Dichiarazioni di impegno previste da bandi per la partecipazione di concorsi (dichiarazione di conoscenza delle disposizioni che regolano lo specifico procedimento).
  • La conformità di una copia all'originale.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza.

Possono utilizzare la dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio:

  • cittadini italiani
  • cittadini dell’Unione Europea
  • cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici
  • cittadini extracomunitari in procedimenti relativi a materie per cui esiste una convenzione fra il loro Paese d’origine e l’Italia, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero.

Non si possono autodichiarare:

  • Dichiarazioni future
  • Dichiarazioni d’impegno
  • Accettazioni o rinunce d’incarico
  • Procure
  • Scritture private
  • Dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal Codice civile

Un'importate eccezione è prevista (d.L. n.202/2024 art.21) per la documentazione che è possibile presentare nelle procedure relative al rilascio dei permessi di soggiorno, per i quali è esclusa la possibilità di avvalersi sia dell'autocertificazione che delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del d.P.R. n.445/2000).

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte alle Pubbliche Amministrazioni devono:

  • essere firmate davanti all’impiegato addetto a ricevere la documentazione OPPURE
  • essere consegnate/spedite con fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rivolte ai soggetti privati che le accettano:

devono avere, se indicato da chi li richiede, la firma autenticata. Pertanto, è necessario rivolgersi agli Uffici Comunali con un documento d’identità valido ed apporre la firma davanti all'incaricato comunale. Il soggetto privato che riceve la dichiarazione sostitutiva può chiederne il controllo alla Pubblica Amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Dove ci si deve rivolgere:

  • presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  • presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

La Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su una pagina bianca o su un Modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (consegnato dal soggetto richiedente).

Gli uffici della Pubblica Amministrazione o gli esercenti di pubblici servizi (Aziende municipalizzate, ENEL, TELECOM, ecc.) sono obbligati ad accettare tali dichiarazioni, senza autentica di firma (in tal caso si deve allegare la copia di un documento d'identità valido).

I soggetti privati hanno facoltà di accettare tali dichiarazioni ma non sono obbligati a farlo, inoltre possono chiedere che la firma sia autenticata; in tal caso la firma deve essere effettuata alla presenza del funzionario comunale incaricato dal Sindaco, ed è soggetta a marca da bollo (euro 16,00), ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge e che devono essere dichiarate dal firmatario.

Serve il documento di identità.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Immediata.

La DSAN ha la validità dei documenti o certificati che sostituisce.

Quanto costa

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà si suddivide in due parti:

  • la dichiarazione vera e propria fatta dal cittadino, che per legge è esente da costi (art.37, c.1, d.P.R. n.445/2000);
  • l'autentica della sottoscrizione effettuata dal pubblico ufficiale che è soggetta all'imposta di bollo, a meno che norme di legge non ne prevedano l'esenzione.

Più firme sullo stesso documento effettuate in momenti diversi, comportano il pagamento di una imposta di bollo per ogni sottoscrizione.

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

Le dichiarazioni da parte dei cittadini stranieri

Abbiamo detto in precedenza che le dichiarazioni sostitutive possono essere fatte anche dai cittadini stranieri, ma vediamo con quali caratteristiche e/o limiti

Le dichiarazioni dei cittadini dell'Unione Europea

Il d.P.R. n.445/2000 all'art. 3 c. 1, prevede che “Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea”.

Pertanto non vi può essere alcuna differenza o limitazione tra dichiaraizoni fatte da cittadini italiani o da cittadini dell'U.E., in quanto il legislatore ritiene che lo scambio di informazioni all’interno delle Pubbliche Amministrazioni non debba essere limitato al territorio nazionale, ma si estenda a tutti i Paesi dell’Unione.

Per un principio di leale collaborazione, sia perché previsto dall’art. 43 c. 1 del d.P.R. n. 445/2000, il cittadino comunitario dovrà collaborare, dando le indicazioni riguardo all’Ente dove poter chiedere documentazione integrativa o verificare le dichiarazioni. Notiamo che la disposizione non solo si applica tanto ai cittadini UE quanto agli italiani, ma neppure pretende che siano residenti in Italia: sia le persone fisiche che giuridiche devono essere residenti nell’Unione.

I cittadini stranieri extra U.E.

L’art. 3. c. 2 del d.P.R. n. 445/2000, che stabilisce: “I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

I cittadini extraUE possono dunque presentare dichiarazioni sostitutive solo se riferite a fatti e situazioni certificabili (verificabili) in Italia (e non nell’intera Unione): se un cittadino cinese dichiara di essersi sposato a Milano, è accettabile, se dichiara che si è sposato a Pechino, invece no.

Ci sono poi casi particolari, ovvero quelli previsti dal successivo c. 3, che prevede eccezioni per convenzioni tra Stati: “Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante”, ma questi dovranno essere verificati volta per volta.

Copertura geografica

Comune di Nuvolera.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il gio 14 mag, 2026 9:11 am

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