Denuncia di morte

Servizio attivo

La dichiarazione di morte è la denuncia ai fini dell'iscrizione del decesso nel registro di morte dello stato civile del Comune.


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Ai famigliari o a tutti coloro che devono comunicare il decesso di una persona, ai fini della redazione dell'atto di morte.

Chi può presentare

La dichiarazione di morte può essere presentata da uno dei congiunti, dalla persona convivente con il defunto, da un delegato dei congiunti o del convivente o, in mancanza, una persona informata dei fatti.
Di norma sono gli addetti delle imprese funebri ad occuparsi della dichiarazione di morte i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso.
Se, invece, la morte è avvenuta in casa di riposo, dovrà essere il direttore (o suo delegato) a trasmette un avviso di morte all’ufficio di stato civile del Comune di decesso.Tale avviso si concretizza in una comunicazione scritta in cui si indica nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita, comune di residenza, data di morte oltre ad altre informazioni eventualmente conosciute, quali stato civile, nome del coniuge.

Descrizione

L’atto di morte è il documento che fa prova di ciò che l’ufficiale di stato civile attesta essere avvenuto alla sua presenza, nel caso di dichiarazione di morte, o da lui compiuto, nel caso di avviso di morte.

L’atto di morte viene redatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo.

Quando il luogo del decesso non è identificabile con certezza, l’atto di morte sarà redatto dall’ufficiale di stato civile del comune in cui il cadavere è stato deposto.

L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante.

L'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione

L’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile dopo trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di morte naturale, la visita del medico necroscopo interviene non prima di 15 ore dal decesso.

Il certificato necroscopico è indispensabile e imprescindibile perché è il documento che accerta la morte della persona, ed è l’atto necessario per consentire all’ufficiale dello stato civile il rilascio del permesso di seppellimento.

In alcune ipotesi l’autorizzazione al seppellimento può essere emessa anche prima delle 24 ore, sempre previa acquisizione del certificato necroscopico, oppure la stessa autorizzazione viene rilasciata molto tempo dopo le suddette 24 ore (morte improvvisa e nei casi in cui si abbiano dubbi di morte apparente che richiedano una osservazione protratta fino a 48 ore, sempre su indicazione del medico necroscopo).

Non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere (o cremazione) senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, e l’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte.

La scheda di morte - Rilascio

I Comuni non sono autorizzati al rilascio della scheda di morte Istat (modello D4).

L’articolo 1 del d.P.R. n. 285/1990 dispone che i medici, a norma dell’articolo 103, sub a), del r.d. n. 1265/1934, debbano per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa. La denuncia della causa di morte deve essere fatta su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della sanità, d’intesa con l’Istituto nazionale di statistica (scheda Istat/D.4). Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso alla unità sanitaria locale nel cui territorio detto comune è ricompreso. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Ancorché destinata “al sindaco”, oggi la scheda Istat/D.4 è di fatto gestita dall’ufficiale dello stato civile che ha redatto l’atto di morte.

La scheda Istat/D4 si compone di due parti: la parte A, riservata al medico, contiene dati sanitari, mentre la parte B è affidata all’ufficiale dello stato civile che la completa con i dati anagrafici della persona deceduta, ai fini della statistica e contabilità demografica.

I titolari del trattamento dei dati contenuti nella scheda Istat/D.4 sono l’Istat, la ASL e la Regione. Non il Sindaco, che li detiene temporaneamente, in maniera strumentale, né l’ufficiale dello stato civile. Ne discende che non sarebbe loro consentito nessun trattamento diverso dalle procedure loro assegnate dalla norma quali il trattenerne fotocopie o il rilasciarne copia.

Alla scheda Istat/D.4 non sono applicabili le norme sull’accesso documentale. La Legge n. 241/1990, all’articolo 24, comma 2 prevede che “Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1”.

E dal momento che l’Istat è una pubblica amministrazione e che l’articolo 9 del d.Lgs. n. 322/1989 dispone che i dati raccolti nell’ambito di rilevazioni statistiche non possano essere comunicati o diffusi se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone identificabili, il rilascio a privati di copia della scheda Istat/D.4 da parte dell’ufficiale dello stato civile è escluso.

Inoltre, i dati in essa scheda contenuti sono considerati "dati sensibili" a norma del d.Lgs. n. 196/2003 e d.Lgs. n. 101/2018.

Ora, preso atto dell'art. 24, comma 1, lett. a) della legge n. 241/90, secondo "il quale il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge" e considerato che il "segreto" è stabilito dall'art. 103, comma 2, del r.d. n. 1265/34 e dall'art. 9 del d.Lgs n. 322 /89, il Comune non è legittimato al rilascio di copie di documenti, certificazioni o comunque informazioni concernenti la causa di morte, spettando unicamente tale rilascio agli organi sanitari titolari della tenuta del registro previsto dall'art. 1, 8° comma del D.P.R. n. 285/1990.

Tale assunto trova inoltre ulteriore conforto nella previsione di cui all'art. 25, comma 2, della L. n. 241/1990, secondo cui “la richiesta di accesso debba essere rivolta alla P.A. che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente", ovvero dalla struttura sanitaria.

Pertanto, l’Ufficiale dello Stato Civile è quindi privo di competenza e legittimazione al rilascio di copia della scheda Istat/D.4.

Chi avesse la necessità di conoscere e documentare la causa di morte o le vicende cliniche del defunto può legittimamente rivolgersi all’ASL competente per territorio, preposta alla tenuta del registro delle cause di morte a norma della L. n. 833/1978 e che è legittimata a rilasciare tale certificazione.

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

La dichiarazione di morte dovrà essere resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso o dove è stato trovato il cadavere.

Stessa regola vale per l’avviso di morte.

Nel caso in cui non fosse possibile conoscere con certezza il luogo del decesso, la dichiarazione andrà resa davanti all’ufficiale di stato civile del comune in cui è stato deposto il cadavere.

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Per la redazione dell'atto di morte è sufficiente la denuncia del decesso da parte di una persona che ne sia a conoscenza, o l'avviso di decesso se l'evento è avvenuto in un luogo di cura.

Successivamente, ai fini delle altre autorizzazioni, di norma il Comune necessita della seguente documentazione:

  • certificato di decesso compilato dal medico curante o dalla guardia medica su apposito modulo che attesti l’avvenuto decesso e la causa di morte;
  • certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo;
  • scheda di morte (Modello ISTAT D/4) compilato dal medico curante nella parte riguardante le cause del decesso. Il modello Istat è reperibile dal medico o presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune dove è avvenuto il decesso (entro il mese in cui è avvenuto il decesso).

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

L’ufficiale di stato civile che riceve la dichiarazione o l’avviso di morte, redigerà l’atto di morte e ne darà comunicazione agli ufficiali dello stato civile del comune di nascita e del comune di residenza del defunto (se diversi dal comune in cui è avvenuto il decesso).

Una volta redatto l'atto di morte, l'Ufficiale di stato civile può rilasciare l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione.

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

Sia nel caso di dichiarazione resa direttamente all’ufficiale di stato civile, sia nel caso di morte in ospedale per la quale è previsto l’invio dell’avviso di morte, il termine previsto sono le 24 ore, mentre non esiste un termine prima del quale non sia possibile ricevere la dichiarazione di morte, per cui l’ufficiale di stato civile può redigere l’atto anche poche ore dopo la morte.

L’ufficiale di stato civile redige l’atto di morte nel momento in cui il dichiarante si presenta a rendere la dichiarazione oppure dopo aver ricevuto l’avviso da parte del direttore della casa di cura.

Il termine di 24 ore per rendere la dichiarazione di morte (con conseguente redazione del relativo atto) non ammette eccezioni, anche se il regolamento di stato civile non prevede sanzioni a carico dell’ufficiale di stato civile che formi l’atto in tempi più lunghi e nemmeno per il direttore sanitario che invii l’avviso oltre le 24 ore.

Tuttavia, al di là dell’aspetto sanzionatorio, è importante rispettare tale termine perché l'atto di morte risponde ad un interesse pubblicistico, quello alla conoscenza dello status di una persona (lo status del deceduto ma anche quello del coniuge che diventerà vedovo/vedova e dei figli), oltre a rivestire un interesse privato.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Copertura geografica

Comune di Nuvolera

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

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Pagina aggiornata il gio 07 mag, 2026 12:20 pm

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