A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
Agli avvocati e notai iscritti all'albo professionale.
Descrizione
A seguito dell’emanazione del Decreto del 6 ottobre 2023 del Ministero dell’interno, gli avvocati possono richiedere e ottenere certificati anagrafici direttamente online dal portale ANPR.
L’avvocato tratta i dati personali dei cittadini contenuti nell’ANPR per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle Regole deontologiche adottate dal Garante per la Protezione dei dati personali con il provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018.
Dal 12/11/2025 la possibilità di richiedere direttamente i certificati anagrafici dalla piattaforma ANPR è stata concessa anche ai notai (decreto del 27/08/2025 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero della Pubblica Amministrazione e con il Sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.62, c.6-bis del d.Lgs. n.82/2005).
I notai possono richiedere i certificati esclusivamente per finalità connesse all'esercizio dell'incarico professionale e sono esenti dall'imposta di bollo (art.18, c.1, d.P.R. n.115/2002).
Richieste di certificati anagrafici rivolte direttamente al Comune
In considerazione di tale agevolazione, si comunica che richieste direttamente al Comune di certificati anagrafici da parte di avvocati e notai per la loro attività professionale, se relative a persone delle quali si conoscano cognome, nome, data di nascita o codice fiscale, saranno soddisfatte esclusivamente se rivolte direttamente agli sportelli dell’Anagrafe.
Relativamente a richieste di certificati anagrafici di persone per le quali siano conosciuti dati anagrafici che non siano quelli prima descritti, si precisa quanto segue:
- Gli ufficiali d’anagrafe devono rispettare le norme e le disposizioni del Ministero dell’interno.
- La normativa anagrafica non detta alcuna disposizione in merito alle modalità e alle misure che l’ufficiale d’anagrafe deve adottare al fine di evitare il rischio di fornire certificati relativi a persone diverse da quelle richieste, e il Ministero, proprio in relazione al rischio di confusione dovuta alle omonimie che con l’ANPR si sono moltiplicate, ha disposto che il richiedente indichi cognome, nome e data di nascita o il codice fiscale (che verrà sostituito dall’ID ANPR). Ne consegue che questo deve essere il comportamento “ordinario” tenuto dall’ufficiale d’anagrafe.
L’ufficiale di anagrafe nel caso di richieste di certificati anagrafici con dati incompleti deve fare riferimento ai dati contenuti nella scheda anagrafica, che comprende:
- cognome e nome;
- data e luogo di nascita;
- numero dell’atto di nascita;
- codice fiscale;
- paternità e maternità;
- cittadinanza;
- indirizzo di residenza;
- stato civile;
- cognome e nome del coniuge e data del matrimonio;
- dati dell’ultima carta d’identità rilasciata;
- dati dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato;
- componenti lo stato di famiglia
Pertanto, in caso di richieste con dati anagrafici parziali, queste potranno essere inoltrate anche tramite pec (protocollo@pec.comune.nuvolera.bs.it), e i dati che possono essere indicati all’ufficiale di anagrafe sono quelli prima elencati, e la certificazione verrà rilasciata solo nel caso in cui sia possibile identificare una persona escludendo ogni possibile omonimia rispetto ai dati presenti in ANPR, ovvero qualora vi sia esatta corrispondenza tra quanto richiesto e i dati presenti in ANPR con cognome e nome (dati obbligatori), e almeno due dei seguenti dati:
- data di nascita parziale (giorno e mese – mese e anno);
- comune di nascita e/o residenza;
- cognome e nome materni (in considerazione che la paternità comporta una maggiore frequenza di omonimie, tale dato verrà tenuto in considerazione solo quale elemento aggiuntivo ai 4 richiesti);
- cognome e nome del coniuge e/o data del matrimonio;
- dati dell’ultima carta d’identità rilasciata;
- dati dell’ultimo permesso di soggiorno rilasciato;
- dati anagrafici dei figli, ma solo se presenti nello stato di famiglia della persona richiesta.
Qualora i dati trasmessi dal richiedente, anche uno solo degli stessi, non corrispondessero a quelli registrati anagraficamente, non verrà rilasciato alcun certificato; inoltre non verranno presi in considerazione dati approssimativi.
Relativamente ai certificati anagrafici storici, si rammenta che sulla piattaforma ANPR possono essere richiesti quelli che comprendono il periodo di tempo nel quale il Comune è subentrato in ANPR, mentre per periodi antecedenti devono necessariamente essere richiesti al Comune dove le persone hanno avuto la residenza anagrafica. Per le modalità, tempi e costi di rilascio si veda la pagina di questo sito.
I tempi di rilascio dei certificati anagrafici correnti è di 30 giorni (art. 2, c.2, della L. n.241/1990), mentre il tempo di rilascio dei certificati anagrafici storici è di 45 giorni.
Infine, si rammenta che:
- i certificati anagrafici sono soggetti al pagamento dell’imposta di bollo, ad esclusione di quelli per il cui uso è prevista un’esenzione di legge, da indicare al momento della richiesta.
- per la richiesta di certificati “per uso notifica atti giudiziari” o comunque per uso di giustizia, per i quali sia prevista l’esenzione dall’imposta di bollo, il richiedente dovrà dimostrare di essere iscritto all’Ordine degli avvocati, esattamente come previsto per la richiesta on line.
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
Gli avvocati regolarmente iscritti all’albo professionale e i notai iscritti al ruolo, possono accedere a un’area dedicata del portale ANPR tramite SPID, CIE o CNS e, a seguito di verifica da parte del sistema ANPR dell’effettiva iscrizione all’albo, effettuata tramite appositi servizi resi fruibili sulla Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) da parte del Consiglio Nazionale Forense, potranno richiedere certificati anagrafici.
I certificati saranno rilasciati a seguito di conferma da parte dell'avvocato o del notaio dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato o incarico professionale e sono esenti dall'imposta di bollo.
Tramite verifiche periodiche, sarà monitorato l’effettivo utilizzo del servizio e le motivazioni professionali specificate da parte degli Avvocati al momento della richiesta.
La guida per l’utilizzo del servizio è disponibile nell’Area dedicata del portale ANPR.
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
Per ottenere un certificato anagrafico con le agevolazioni previste per gli avvocati, è necessario dimostrare di essere iscritti al relativo ordine professionale.
Per selezionare la persona intestataria, devi conoscere il suo Identificativo unico nazionale (ID ANPR) oppure i suoi dati anagrafici. Se desideri ricevere il certificato via email o al tuo domicilio digitale, devi prima aver salvato queste informazioni nella sezione “I tuoi dati”.
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
Quali certificati possono essere rilasciati?
Certificati anagrafici per avvocati
Sono disponibili 13 tipologie di certificati anagrafici:
- anagrafico di nascita;
- anagrafico di matrimonio;
- di cittadinanza;
- di esistenza in vita;
- di residenza;
- di residenza AIRE;
- di stato civile;
- di stato di famiglia;
- di residenza in convivenza;
- di stato di famiglia AIRE;
- di stato libero;
- anagrafico di unione civile;
- di contratto di convivenza.
Possono essere richiesti singolarmente oppure in forma contestuale, cioè riunendo diverse tipologie di dati in un unico certificato.
Ogni certificato viene prodotto in formato pdf non modificabile e riporta il logo del Ministero dell’Interno e la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente”. Inoltre, contiene il QR code e il sigillo elettronico qualificato del Ministero dell’Interno, non visibile a occhio nudo, che ne garantiscono l’autenticità, l’integrità e il non ripudio.
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
Il certificato è reso immediatamente disponibile. L’Anagrafe Nazionale conserva fino a un massimo di 36 mesi le informazioni sulle richieste di certificati effettuate da un avvocato.
Quanto costa
L’emissione di un certificato anagrafico per avvocati è gratuita, perché l’uso legale rientra tra i motivi di esenzione dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Copertura geografica
Comune di Nuvolera
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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