Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasf


A chi è rivolto

Informazioni sui destinatari del servizio:

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita.

Chi può presentare

La denuncia di nascita può essere effettuata:

  • da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
  • da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenso ad essere nominato/i;
  • da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).

Trascrizione di atti di nascita avvenute all'estero

A seguito delle nuove norme della cittadinanza italian, per i bambini nati all'estero da genitori iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), gli accertamenti per la verifica delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana, necessarie al fine della trascrizione dell'atto stesso, devono essere effetuate dal consolato in cui i genitori sono iscritti all'AIRE, e sarà il consolato che, una volta accertate le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza, che chiederà al Comune la trascrizione dell'atto di nascita, unitamente all'iscrizione AIRE del minore.

Descrizione

Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.

Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.

Il nome del minore

Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria".
Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio". Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi. Non può essere assegnato un cognome come nome. Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
 

Il cognome del minore

L’utilizzo del cognome paterno
Nell’ordinamento italiano non esiste una norma che impone il cognome paterno, si tratta di una consuetudine tramandata da tempo e confermata dalla lettura di alcune disposizioni legislative.
Secondo il regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (art. 33, D.P.R. n. 396/2000) il figlio legittimato ha il cognome del padre.
Il Codice civile (art. 262 c.c.) sul cognome del figlio nato fuori del matrimonio, dice che assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se il riconoscimento viene effettuato nello stesso istante da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre.
L’utilizzo del cognome materno
Prima della sentenza della Corte Costituzionale di seguito citata, si poteva dare il cognome materno in modo esclusivo ai figli nati fuori del matrimonio, mentre per quelli nati in costanza di matrimonio, c’è la presunzione di paternità del marito della madre. Il figlio nato al di fuori del matrimonio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
Se la madre riconosce il figlio come suo prima del padre, gli potrà attribuire il cognome.
 

Cognome e nome dei cittadini stranieri

La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese.
Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
 

Codice fiscale

L'Ufficio di Stato Civile rilascia il codice fiscale ai nuovi nati, per i residenti, tramite collegamento diretto con l'Agenzia delle Entrate.
 

La cittadinanza del neonato

È cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano, alle condizioni previste dalle nuove norme sulla cittadinanza italiana.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
 

Rilascio certificati

I certificati relativi agli atti sopra descritti vengono rilasciati dall'Ufficio di Stato Civile nei modi esposti nella scheda "Certificati ed estratti".

Come fare

Ecco come fare per accedere al servizio:

Dove ci si deve rivolgere:

  • presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
  • presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
  • presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).

Cosa serve

Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:

Documentazione necessaria

  1. documento d'identità del dichiarante/i
  2. attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la "constatazione di avvenuto parto" o una dichiarazione sostitutiva
  3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

L’attestazione di avvenuta nascita

Per la formazione dell’atto di nascita è necessario esibire una prova documentale dell’evento.
Il documento indicato dall’art. 30 del d.p.R. n.396/2000 (e che è da ritenersi a corredo obbligatorio ai fini della formazione dell’atto di nascita) è una attestazione di avvenuta nascita contenente le generalità della puerpera, del luogo ove è avvenuta la nascita oltre al giorno e all’ora della nascita e del sesso del bambino o della bambina, compilata dal personale sanitario che ha assistito al parto, contemplando la possibilità che la madre non sia nominata nell’attestazione, nel rispetto di una sua precisa volontà.
 

La constatazione di avvenuto parto

Nei casi in cui la nascita avvenga senza l’assistenza di personale medico (pensiamo ad un parto avvenuto all’improvviso a casa o nel tragitto verso il centro di nascita, come spesso accade di avere notizia), non si potrà ovviamente ottenere una attestazione di nascita, che sarà sostituita da una constatazione di avvenuto parto, redatta sempre da personale sanitario ma necessariamente dopo la nascita. Questa “constatazione”, essendo alternativa alla “attestazione”, ha parimenti natura obbligatoria.
 

La dichiarazione sostitutiva

Anche la constatazione di avvenuto parto non è considerata un documento insostituibile. Se anche questa non potesse essere esibita, perché è mancato un intervento anche successivo del personale sanitario (benché ci permettiamo di ritenere l’ipotesi abbastanza residuale), l’art. 30 consente a chi dichiara la nascita di sostituire la constatazione di avvenuto parto con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del d.P.R. n.445/2000, nella quale si riporteranno gli elementi della nascita. Anche questa “dichiarazione”, essendo alternativa alla “attestazione” e alla “constatazione”, è da ritenersi obbligatoria.

Cosa si ottiene

Il servizio consente di ottenere:

La formazione dell'atto di nascita del minore.

 

Tempi e scadenze

Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:

La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.

Quanto costa

Nessun costo.

Accedi al servizio

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Ulteriori informazioni

Casi Particolari

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).
 

Gradi di parentela che ostano al riconoscimento

I gradi di parentela che ostano al riconoscimento dei figli da parte dei genitori sono quelli in cui esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, nonché un vincolo di affinità in linea retta. Questo significa che i figli nati da persone che sono parenti in questi gradi non possono essere riconosciuti dai loro genitori, salvo specifiche eccezioni come l'ignoranza del vincolo da parte dei genitori al momento del concepimento o la dichiarazione di nullità del matrimonio da cui deriva l'affinità. In tali casi, il riconoscimento può essere autorizzato dal giudice, tenendo conto dell'interesse del figlio e della necessità di evitare qualsiasi pregiudizio.
 

Riconoscimento di nascituro

Per il riconoscimento prima del parto del figlio concepito, da parte di genitori che non siano coniugati, si rimanda all'apposita pagina di questo sito.
 

Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine

La trasmissione della notizia della nascita di un minore straniero alle rispettive autorità diplomatiche, non deve essere fatto in tutte le circostanze, ma solo nel caso in cui vi siano appositi trattati internazionali che li prevedano.
Gli stati con i quali l'Italia ha stipulato specifici accordi in materia sono:
  • Argentina: gli atti di nascita di figli di cittadini argentini nati in Italia devono essere trasmessi, entro il bimestre successivo alla redazione, solo a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio consolare o degli interessati. Altresì dovranno essere trasmesse le copie degli atti di nascita su cui, nel bimestre precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Roma del 9/12/1987);
  • Austria: si devono trasmette gli atti di nascita redatti nel corso del mese precedente oltre alle copie integrali degli atti di nascita su cui, sempre nel corso del mese precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Venna del 29/03/1990);
  • Cile: devono essere trasmessi gli atti di nascita entro sei mesi dalla loro redazione (Accordo di Santiago del 22/03/1892);
  • Costa Rica: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel mese precedente (Accordo di San Josè del 16 e 30 giugno 1933);
  • Egitto: devono essere trasmessi gli estratti di nascita alle autorità competenti entro sei mesi dalla loro registrazione (Convenzione di Roma del 2/04/1974);
  • Finlandia: entro il mese successivo alla loro redazione devono essere trasmessi gli atti di nascita dei cittadini finlandesi (Accordo di Helsinki del 21/08/1928);
  • Germania: trasmissione degli atti di nascita entro sei mesi dalla loro formazione (Scambio di note di Berlino del 31/05/1937);
  • Lussemburgo: si dovranno trasmettere copie degli atti di nascita redatti nel trimestre precedente (Dichiarazione di Lussemburgo del 29/06/1895);
  • Monaco: entro il trimestre successivo alla loro redazione, devono essere trasmessi gli estratti di nascita (Dichiarazione di Roma del 31/03/1901);
  • Perù: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel corso del semestre precedente (Accordo di Lima del 4/12/1889);
  • San Marino: deve essere trasmessa copia autentica degli atti di nascita ricevuti nel mese precedente, direttamente al competente ufficio di stato civile sanmarinese, e altrettanto dovrà essere fatto per gli atti di nascita sui quali, sempre nel mese precedente, siano state fatte delle annotazioni (Convenzione di Roma del 31/03/1939);
  • Spagna: deve essere fatta la trasmissione della copia integrale degli atti di nascita redatti, o di quelli sui quali sia stata eseguita un'annotazione, nel mese precedente (Accordo di Madrid del 10/10/1983);
  • Svezia: deve essere fatta la trasmissione degli atti di nascita ricevuti nel semestre precedente (Scambio di note di Roma del 14/09/1904);
  • Svizzera: devono essere comunicati gli atti di nascita redatti nel mese precedente o sui cui, sempre nel mese precedente, siano state effettuate un'annotazione. La comunicazione deve essere integrata con l'indicazione del luogo di origine in Svizzera dei genitori (Accordo di Berna del 16/11/1966);
  • Ungheria: deve essere trasmessa copia degli atti di nascita redatti nell'anno precedente e copia degli atti di nascita su cui, nello stesso periodo, siano state apportate delle annotazioni (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).

Copertura geografica

Comune di Nuvolera

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Unità organizzativa responsabile

Uffici Demografici

Piazza Generale Luigi Soldo, 1, 25080 Nuvolera BS

Email: anagrafe@comune.nuvolera.bs.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il mar 05 mag, 2026 3:19 pm

Esplora Servizi

Sportello servizi online

Accedi ai servizi online ed invia le tue pratiche direttamente dal tuo dispositivo