Dichiarazione di nascita
Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasf
A chi è rivolto
Informazioni sui destinatari del servizio:
Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita.
Chi può presentare
La denuncia di nascita può essere effettuata:
- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espersso il consenso ad essere nominato/i;
- da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).
Trascrizione di atti di nascita avvenute all'estero
A seguito delle nuove norme della cittadinanza italian, per i bambini nati all'estero da genitori iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), gli accertamenti per la verifica delle condizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana, necessarie al fine della trascrizione dell'atto stesso, devono essere effetuate dal consolato in cui i genitori sono iscritti all'AIRE, e sarà il consolato che, una volta accertate le condizioni per il riconoscimento della cittadinanza, che chiederà al Comune la trascrizione dell'atto di nascita, unitamente all'iscrizione AIRE del minore.
Descrizione
Quando nasce un bambino l’evento deve essere denunciato all’ufficiale di stato civile per consentire che venga scritto l’atto di nascita.
Nell’atto di nascita vengono scritti, oltre ai dati di chi fa la denuncia, il Comune, il luogo, la data e l’ora della nascita, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato.
Il nome del minore
Il cognome del minore
Cognome e nome dei cittadini stranieri
Codice fiscale
La cittadinanza del neonato
Rilascio certificati
Come fare
Ecco come fare per accedere al servizio:
Dove ci si deve rivolgere:
- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento).
Cosa serve
Informazioni generali sui requisiti per accedere al servizio:
Documentazione necessaria
- documento d'identità del dichiarante/i
- attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la "constatazione di avvenuto parto" o una dichiarazione sostitutiva
- procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore
L’attestazione di avvenuta nascita
La constatazione di avvenuto parto
La dichiarazione sostitutiva
Cosa si ottiene
Il servizio consente di ottenere:
La formazione dell'atto di nascita del minore.
Tempi e scadenze
Il servizio viene erogato secondo le seguenti fasi e scadenze:
La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l'evento.
Quanto costa
Nessun costo.
Accedi al servizio
Ulteriori informazioni
Casi Particolari
Denuncia di nascita tardiva
Gradi di parentela che ostano al riconoscimento
Riconoscimento di nascituro
Atti di nascita di cittadini stranieri: comunicazioni ai consolati di origine
- Argentina: gli atti di nascita di figli di cittadini argentini nati in Italia devono essere trasmessi, entro il bimestre successivo alla redazione, solo a seguito di esplicita richiesta dell'ufficio consolare o degli interessati. Altresì dovranno essere trasmesse le copie degli atti di nascita su cui, nel bimestre precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Roma del 9/12/1987);
- Austria: si devono trasmette gli atti di nascita redatti nel corso del mese precedente oltre alle copie integrali degli atti di nascita su cui, sempre nel corso del mese precedente, siano state eseguite annotazioni (Accordo di Venna del 29/03/1990);
- Cile: devono essere trasmessi gli atti di nascita entro sei mesi dalla loro redazione (Accordo di Santiago del 22/03/1892);
- Costa Rica: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel mese precedente (Accordo di San Josè del 16 e 30 giugno 1933);
- Egitto: devono essere trasmessi gli estratti di nascita alle autorità competenti entro sei mesi dalla loro registrazione (Convenzione di Roma del 2/04/1974);
- Finlandia: entro il mese successivo alla loro redazione devono essere trasmessi gli atti di nascita dei cittadini finlandesi (Accordo di Helsinki del 21/08/1928);
- Germania: trasmissione degli atti di nascita entro sei mesi dalla loro formazione (Scambio di note di Berlino del 31/05/1937);
- Lussemburgo: si dovranno trasmettere copie degli atti di nascita redatti nel trimestre precedente (Dichiarazione di Lussemburgo del 29/06/1895);
- Monaco: entro il trimestre successivo alla loro redazione, devono essere trasmessi gli estratti di nascita (Dichiarazione di Roma del 31/03/1901);
- Perù: devono essere trasmessi gli atti di nascita redatti nel corso del semestre precedente (Accordo di Lima del 4/12/1889);
- San Marino: deve essere trasmessa copia autentica degli atti di nascita ricevuti nel mese precedente, direttamente al competente ufficio di stato civile sanmarinese, e altrettanto dovrà essere fatto per gli atti di nascita sui quali, sempre nel mese precedente, siano state fatte delle annotazioni (Convenzione di Roma del 31/03/1939);
- Spagna: deve essere fatta la trasmissione della copia integrale degli atti di nascita redatti, o di quelli sui quali sia stata eseguita un'annotazione, nel mese precedente (Accordo di Madrid del 10/10/1983);
- Svezia: deve essere fatta la trasmissione degli atti di nascita ricevuti nel semestre precedente (Scambio di note di Roma del 14/09/1904);
- Svizzera: devono essere comunicati gli atti di nascita redatti nel mese precedente o sui cui, sempre nel mese precedente, siano state effettuate un'annotazione. La comunicazione deve essere integrata con l'indicazione del luogo di origine in Svizzera dei genitori (Accordo di Berna del 16/11/1966);
- Ungheria: deve essere trasmessa copia degli atti di nascita redatti nell'anno precedente e copia degli atti di nascita su cui, nello stesso periodo, siano state apportate delle annotazioni (Convenzione di Budapest del 26/05/1977).
Copertura geografica
Comune di Nuvolera
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
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