PROVVEDIMENTI REGIONALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’ARIA

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Data:

09 nov 21

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A seguito della sottoscrizione dell’ Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché della d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

Limitazioni all’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa a partire dal 1° ottobre.

In attuazione di quanto previsto dall’Accordo del bacino Padano sottoscritto da Regione Lombardia con le regioni Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e il Ministero dell’Ambiente il 9 giugno 2017 e dalle dd.G.R. n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA 2018, è in vigore su tutto il territorio regionale:

- il divieto di installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

• “tre stelle”, per i generatori installati dal 1 ottobre 2018 (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 3 stelle);

• “quattro stelle", per i generatori installati dal 1 gennaio 2020 (obbligo di installazione di generatori classificati almeno 4 stelle);

- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa con prestazioni emissive inferiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per le seguenti classi:

• “due stelle”, per i generatori in esercizio dal 1 otobre 2018 (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 stelle) ;

• “ tre stelle”, per i generatori in esercizio dall’1.1.2020 (divieto di utilizzo per i generatori classificati 0 o 1 o 2 stelle) ;

- l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW dal 1 ottobre 2018. Il pellet dovrà rispettare le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.

Le sanzione in caso di inosservanza alle suddette disposizioni sono disciplinate disciplinate dall'art. 27, commi 1, 1 bis, 1 ter, 2, 4, 12, 13, 13 bis e 14 della Legge regionale n. 24/06.

controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle ispezioni sugli impianti termici. In relazione a quanto previsto dalla normativa vigente, il numero di ispezioni da effettuare annualmente, da parte delle Province o dei Comuni competenti, è pari al 5% degli impianti termici presenti nel territorio di riferimento. Le ispezioni effettuate andranno rendicontate annualmente mediante il Catasto regionale degli impianti termici (CURIT, www. curit.it).

Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore, il cui ultimo aggiornamento è rappresentato dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3965/15, in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento nel catasto regionale CURIT degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.

La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale (decreto n. 186 del 7 Novembre 2017) e prevede che i produttori richiedano ad un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie all’individuazione della classe ambientale del proprio generatore rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.