Disposizioni di legge su Somministrazione bevande alcoliche e tabelle alcolemiche
Rilevazione volontaria del tasso alcolemico all'uscita dei locali di intrattenimento -
Tabelle contenuto tasso alcolemico -
Somministrazione responsabile delle bevande alcoliche
Il 23 settembre 2008 entrano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2 del DL n. 117/2007, convertito in legge n. 160/2007, di seguito riportate:
"Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:
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la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;
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le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo"
La riproduzione delle tabelle predette è a cura dei titolari gestori dei locali e deve assicurare l'agevole lettura da parte dell'utenza. Gli stessi operatori devono istruire il proprio personale, in particolar modo quella addetto alla somministrazione, sulla disponibilità, la finalità ed il corretto uso delle tabelle.
Ciò al fine di promuovere la sensibilità alla somministrazione responsabile delle bevande alcoliche e di adottare i comportamenti suggeriti dalle tabelle.
Ricordiamo che l'inosservanza delle disposizioni predette comporta la sanzione di chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.
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