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Lunedì, Settembre 06, 2010
   
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Comune di Nuvolera

Criteri Rilascio autorizzazioni sala giochi

 

COMUNE DI NUVOLERA

    Provincia di Brescia

 

 

 

 

CRITERI COMUNALI

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI

SALA  GIOCHI

 

 

 

 

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente provvedimento disciplina i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni di sala giochi nel territorio Comunale di Nuvolera nonché il trasferimento
nell’ambito del territorio comunale di attività di sala giochi già in esercizio.

 

 

Art. 2 – DEFINIZIONE

Si definisce sala pubblico da gioco (di seguito “sala giochi”) un locale specificamente allestito per lo svolgimento del gioco lecito e dotato di apparecchi di divertimento ed intrattenimento di cui all’art. 110 del TULPS; l’esercizio di tale attività è soggetto al rilascio dell’autorizzazione comunale di cui all’art. 86 del TULPS secondo le procedure di legge.

 

 

Art. 3 – ATTIVITA’ CONGIUNTA AD ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Di norma non è possibile la coesistenza dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di sala giochi nei medesimi locali, fatti salvi i seguenti casi:

  1. le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate in 2 distinti locali anche comunicanti ma dotati di 2 distinti ingressi;
  2. le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma a condizione che l’attività di sala giochi sia prevalente, dove per attività prevalente si intende quella definita dall’art. 8 comma 4 della L.R. 30/2003 (“…nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie a disposizione..”) e che gli orari praticati anche dall’attività di somministrazione siano quelli previsti per la sala giochi;
  3. le 2 attività (pubblico esercizio e sala giochi) sono esercitate nel medesimo locale ma il numero massimo di giochi installabili è quello previsto dal D.M. 27.10.2003 per i bar e similari (art. 2 comma 1) o i ristoranti e similari (art. 2 comma 2).

 

 

Art. 4 – CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

Le autorizzazioni per l’apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti possono essere rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri:

 

A) NUMERO DI AUTORIZZAZIONI PER SALE GIOCHI AMMESSE:

nel territorio comunale è rilasciabile un’autorizzazione di sala giochi ogni 4000 abitanti; ai fini del calcolo per la disponibilità di nuove autorizzazioni l’arrotondamento all’unità superiore è concesso qualora il rapporto (abitanti/parametro abitanti per esercizio) superi lo 0,70.

La chiusura definitiva di una sala giochi comporta nuova disponibilità.

 

B) ZONE VIETATE:

b1) non è ammesso l’insediamento di nuove sale giochi all’interno del centro abitato così come definito dall’art.4 del Codice della Strada;

b2) non è ammesso l’insediamento di nuove sale giochi al piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la residenza.

 

C) DISTANZE:

c1) l’insediamento di nuove sale giochi potrà avvenire solo ad una distanza di almeno 800 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura;

c2) Le nuove sale giochi devono rispettare le distanze minime sotto indicate rispetto ad altri esercizi preesistenti:

- zona centro (definita dal’art.4 del Codice della Strada): m. 1000

La misurazione delle distanze di cui ai commi c1) e c2) deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

 

D) CARATTERISTICHE DEI LOCALI

I locali destinati a sala giochi devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere ubicati al piano terreno;

- essere direttamente prospicienti la strada;

- avere una superficie minima di mq. 60, calcolata al netto delle zone di servizio;

- avere una destinazione d’uso compatibile con l’attività richiesta;

- essere dotata di idonei servizi igienici, preceduti da antibagno e distinti per maschi e femmine.

 

E) DOTAZIONE DI STANDARD

L’insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio pari al 100% della superficie del locale e comunque non inferiore agli standard di parcheggio previsti dal PRG o dal PGT maggiorati del 50.%. In mancanza di tale disponibilità l’Amministrazione Comunale potrà considerare eventuali accordi con proprietari di altre aree limitrofe (entro 100 m) che garantiscano l’uso delle stesse nelle ore di apertura dell’esercizio o l’eventuale monetizzazione della parte eccedente rispetto allo standard di PRG o di PGT. Il parcheggio non è richiesto nelle vie o aree pedonali.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari e urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi e il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Il Sindaco, per ragioni di ordine pubblico, potrà richiedere in relazione a particolari situazioni di fatto la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

 

 

Art. 5 – CRITERI GENERALI PER L’ORARIO DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi, stabiliti con apposita ordinanza sindacalesi sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, dovranno rispettare i seguenti criteri:

-          apertura non prima delle ore 10 nei giorni feriali e non prima delle ore 10 nei giorni festivi;

-          chiusura non oltre le ore 23 nei giorni feriali e non oltre le ore 24 nei giorni festivi;

-          ore massime di apertura giornaliere: 12 ore.

Ciascun titolare di sala giochi dovrà comunicare al Comune l’orario adottato e renderlo noto al pubblico mediate esposizione di cartello ben visibile.

 

 

 

Art. 6 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I criteri previsti nel presente provvedimento si applicano alle richieste di nuova autorizzazione e di trasferimento di sala giochi.
Le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore dei criteri correnti restano valide fino ad eventuale cessazione dell’attività.

 

 

Art. 7 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore all’esecutività della delibera di approvazione del Consiglio Comunale, resta in vigore per una durata quinquennale e comunque fino all’emanazione di nuovi criteri.

 

 

Art. 8 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia o alle specifiche ordinanze comunali.

 

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